C’è grande soddisfazione nelle parole con cui Altroconsumo saluta la sonora bocciatura della crociata antiP2P di Peppermint e Techland attraverso l’attività di Logistep, una bocciatura di cui ora si conoscono i perché nei dettagli.
L’Associazione pubblica l’ordinanza ( qui in PDF) con la quale il giudice Paolo Costa del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta dei due produttori, che volevano ottenere da Wind i dati degli utenti che ritengono di aver “colto in fallo” sulle reti del P2P. Un’ordinanza che non sembra lasciar adito a dubbi e che nelle motivazioni accoglie gran parte delle osservazioni formulate non solo da Wind ma anche dal Garante della privacy che, come noto, era sceso in campo per far chiarezza sulle pratiche del rastrellamento degli indirizzi IP .
In particolare, Costa spiega che i dati che Peppermint e Techland avrebbero voluto ottenere sono dati protetti e non comunicabili . Esistono delle eccezioni, ma sono previste esclusivamente “per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa degli interessi della collettività”.
Di interesse, nello specifico, il fatto che l’ordinanza sottolinei in più occasioni la rilevanza della segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati , che viene considerata “diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza costituzionale, che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di interessi della collettività con eguale e superiore rilevanza costituzionale”.
L’ordinanza, inoltre, sottolinea che l’acquisizione degli indirizzi IP è illecita , “trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell’autorità Garante per la privacy e del consenso informato dei diretti interessati”. Quest’ultima annotazione, che echeggia l’ orientamento europeo sul P2P , rappresenta con ogni probabilità il maggiore ostacolo mai emerso sulla strada dei crociati antiP2P.
“Così come avevamo sostenuto con il nostro primo maxi reclamo – spiega ora Altroconsumo – anche l’Ordinanza del Dr. Costa del Tribunale di Roma conferma, senza ombra di dubbio, che la Logistep (la società svizzera incaricata di raccogliere i dati) ha trattato illecitamente i dati di migliaia di utenti, facendosi ingiustificatamente schermo dell’art. 24 del Codice privacy e che, pertanto, questi dati (gli IP degli utenti) non avrebbero dovuto essere utilizzati in alcuna sede, compresa quella giudiziaria “. “Si tratta certo – continua l’Associazione – solo di un provvedimento cautelare, che inverte però nettamente la tendenza rispetto a quelli sinora resi dallo stesso Tribunale di Roma, con i quali erano stati accolti i ricorsi della Peppermint. Tutto questo fa ben sperare per l’esito del primo maxireclamo già presentato al Garante da Altroconsumo a tutela dei moltissimi utenti che si sono rivolti alla nostra casella email peppermint@altroconsumo.it per chiedere di essere tutelati, così come per il secondo maxireclamo che depositeremo entro breve”.
Secondo Cristiano Iurilli, legale del Centro giuridico di Adiconsum , l’ordinanza è di assoluto rilievo in quanto “ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore”.
Iurilli spiega come questa ordinanza, associata all’orientamento emergente in Europa, “aprono la strada ad una possibile determinazione – definitiva – dei rapporti che debbono esserci tra i due tipi di diritti in contrasto, l’uno (la privacy) attinente alla persona umana, l’altro (il diritto di autore) di mero carattere economico – commerciale”.