Editoria, la protesta ha vinto (a metà)

Editoria, la protesta ha vinto (a metà)

Con il passaggio della legge comunitaria 2001 l'Italia libera chi fa informazione online dall'obbligo di una registrazione. Ma permane la discriminazione tra chi fa informazione e chi lo fa con soldi pubblici. Il commento di PI
Con il passaggio della legge comunitaria 2001 l'Italia libera chi fa informazione online dall'obbligo di una registrazione. Ma permane la discriminazione tra chi fa informazione e chi lo fa con soldi pubblici. Il commento di PI


Roma – Una importante vittoria. A quasi un anno dall’inizio della più imponente mobilitazione degli utenti italiani di internet contro la legge sull’editoria, la legge 62/2001, la legge Comunitaria 2001 approvata il 20 febbraio dal Parlamento italiano porta con sé un importante quanto decisivo chiarimento sull’informazione online.

L’articolo 31 del provvedimento che comparirà a breve in Gazzetta Ufficiale recita infatti:

..deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

Un articolo che smentisce tutti coloro che nei giorni più caldi della protesta hanno dichiarato “chiarissima” la legge 62/2001, colma invece di contraddizioni e pericolose generalizzazioni (si legga anche quanto riportato da InterLex il 4 aprile del 2001), a partire da quanto contenuto nel primo e terzo comma del primo articolo di quella legge (“Definizioni e disciplina del prodotto editoriale”), laddove si afferma:

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all? articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall?articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Cade così per chi ha un sito internet o gestisce una newsletter o, ancora, sfrutta interfacce multimediali per propagare informazioni qualsiasi obbligo di registrazione. Finalmente, dunque, si pone la parola fine ad una incertezza che durava da molti mesi e che è stata alimentata dalle sgangherate reazioni dell’establishment politico alle legittime preoccupazioni degli utenti e degli operatori internet. Ed è curioso che la cosa stia passando quasi del tutto inosservata sulla stampa.

Ad ogni modo, come osserva acutamente in queste ore anche l’associazione degli utenti ADUC , la vittoria è una vittoria a metà.


Proprio quel passaggio dell’articolo 31 della legge comunitaria, infatti, mette anche in chiaro che sottoporsi ad una registrazione secondo le leggi sulla stampa perpetua in rete come già sulla carta la discriminazione tra operatori dell’informazione.

E questo accade perché chi si registra e solo chi si registra potrà godere di agevolazioni e defiscalizzazioni finanziate con i soldi pubblici per posizionarsi al meglio in rete e avvantaggiarsi sugli altri operatori dell’informazione. Se per i contribuenti è già difficile accettare il fatto che fornire informazioni sia soggetto a sovvenzioni pubbliche è ancora più difficile accettare una discriminazione del genere su chi possa beneficiare di tali sovvenzioni.

“Resta da capire – osserva Vincenzo Donvito dell’ADUC – qual è – se c’è – il costrutto giuridico che porta a creare questa distinzione tra due testate che fanno entrambe informazione, perché se sarebbe stato comprensibile sancire che tutte le testare online non sottostanno alla legge sulla stampa, la distinzione invece ci sembra solo una concessione al potere vincolante dell’ordine dei Giornalisti in materia”.

“Per le testate giornalistiche “più uguali” – continua Donvito – sarà possibile usufruire dei vantaggi e contributi economici previsti dalla legge sull’editoria, per quelli “meno uguali”, resta solo la possibilità di competere partendo e restando in una posizione svantaggiata. Alla faccia del libero mercato dell’informazione, perchè in questo modo è stato creato il mercato dei “ricchi” e quello dei “disgraziati”, dove i primi sono quelli osservanti le vecchie leggi e per questo beneficiati dai soldi dello Stato, e i secondi sono i “ragazzi dell’informazione” a cui si concede di continuare a fare il giornalino scolastico”.


Roma – Con un senso di sollievo abbiamo letto nelle scorse ore i precetti della legge Comunitaria 2001 approvata dal nostro Parlamento. Perché mettono fine ad una importante preoccupazione per chi è su internet, quella di trovarsi improvvisamente “illegale” come lo sono stati in tanti dal 4 aprile 2001 ad oggi, da quando entrò in vigore uno delle più pericolose normative internet del mondo occidentale, la legge italiana sull’editoria.

Una sensazione positiva, anche perché l’urgenza che ha sentito il Legislatore di esplicitare come non vi sia un obbligo formale di registrazione rende chiaro oltre ogni dubbio quanto grave sia una delle massime contraddizioni contenute in quella legge. E pone fine alle sterili polemiche di quegli esponenti politici e, ahinoi, di alcuni importanti soggetti della rete italiana, secondo cui la legge sull’editoria non solo non rappresenta un pericolo ma è persino chiarissima.

Eppure alla fine dei giochi quello che rimane è un peso sullo stomaco.

Non solo perché non si è avuta l’abrogazione della legge che in decine di migliaia abbiamo chiesto con la petizione promossa da questo sito insieme a più di 3mila altri siti italiani; ma anche perché la normativa comunitaria suggella la migrazione nel “sistema internet” di un cancro che già avvolge l’informazione cartacea: quello della discriminazione tra chi fa informazione e dispone del bollino blu rilasciato dall’Ordine dei giornalisti e dalla corporazione degli editori e chi vorrebbe farla in forza dei precetti costituzionali ma non può perché senza bollino blu è fuorilegge.

La metastasi si propaga grazie alla legge sull’editoria, appunto, e a quello stesso articolo della legge Comunitaria 2001 che pure libera tanti su internet da un obbligo inaccettabile. Perché l’articolo 31 di quel testo propone la creazione di due territori: da una parte l’informazione ufficiale che gode di prebende dello Stato e alla quale si può accedere solo se si soggiace alle regole ottocentesche delle corporazioni e dall’altra tutti gli altri, che se vorranno competere con l’informazione dal bollino blu dovranno farlo potendo contare esclusivamente sulle proprie forze.

Credo che oggi più che mai all’utente internet sia richiesto di fare una scelta. Perché saranno le sue decisioni a determinare il futuro dell’informazione italiana online, se questa dovrà essere una massa tumorale capace di schiacciare la grande vitalità di un organismo altrimenti sano o se, invece, anche online dovremo noi tutti subire pressioni corporative che trovano la loro unica giustificazione in una frase pericolosissima: “tutela del lettore”.

Paolo De Andreis

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Pubblicato il
25 feb 2002
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