Il tema delle leggi relative alle nuove tecnologie sta assumendo sempre maggiore rilievo e non rappresenta più argomento di nicchia o “di frontiera”. Com’era prevedibile, l’uso capillare dei nuovi strumenti info-telematici fa emergere con chiarezza l’inadeguatezza di alcune (vecchie) norme e la necessità di nuovi interventi legislativi, ma anche (sempre più spesso) le difficoltà con cui gli operatori del diritto affrontano queste nuove tematiche.
È il caso di una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (sentenza n. 1095/2007) che ha negato l’assimilazione tra editoria tradizionale e editoria online ai fini della concessione dei contributi previsti dalla Legge n. 416/1981 .
Secondo il Collegio siciliano, nonostante la Legge n. 62/2001 abbia esteso la nozione di prodotto editoriale in modo da ricomprendere anche l’editoria online, quest’ultima non può godere dei benefici previsti dalla normativa sulla stampa. Nella sentenza si legge, infatti, che “la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma di legge (nella specie n. 416/1981) e che l’interprete non ha in via generale potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge. Quindi una corretta lettura della norma non consente di affermare che la concessione di particolari benefici possa essere estesa oltre la previsione”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha quindi confermato la sentenza con cui il T.A.R. Sicilia-Palermo aveva ritenuto che l’editoria online non potesse essere equiparata a quella cartacea poiché “non soltanto è evidente che nel momento in cui è stata adottata la legge n. 416 il Legislatore non poteva fare riferimento alla editoria on line, allora non esistente; ma anche da un punto di vista logico non appare ragionevole estendere le agevolazioni previste per le l’attività di pubblicazione su carta, connotata da una peculiare organizzazione, e frequentemente colpita da periodi di crisi, con la editoria on line strutturalmente organizzata in modo totalmente differente”.
Tale motivazione non convince né sotto il profilo sostanziale né sotto quello giuridico-formale.
La distinzione tra editoria tradizionale e nuova editoria non sembra razionale dal momento che anche quest’ultima possiede una “peculiare organizzazione” che differisce dalla prima solo in ragione del diverso strumento utilizzato.
Non v’è dunque motivo per differenziare (e quindi discriminare) l’editoria cartacea da quella online, tanto più che la nozione normativa di prodotto editoriale introdotta dalla Legge n. 62/2001 già ricomprende le nuove tecnologie.
E comunque, sotto il profilo giuridico appare preferibile ricorrere ad un’interpretazione di tipo evolutivo che tenga conto cioè del progresso sociale e tecnologico successivo al momento in cui la norma è stata scritta.
Secondo la tesi dei Giudici siciliani, invece, poiché la legge del 1981 non prevedeva (e non poteva essere altrimenti) l’editoria online, se non si cambia la norma non è possibile estendere ad essa gli stessi benefici di quella tradizionale.
In realtà progetti di riforma del settore non sono mancati e hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi. Il famigerato Disegno di Legge Levi dopo essere stato annunciato , aspramente criticato e modificato non è mai giunto in Aula e, con lo scioglimento delle Camere, potrebbe essere fatto decadere; l’ iter che avrebbe dovuto portare alla approvazione del provvedimento di fatto non è mai iniziato come si evince da documenti ufficiali .
E se molti guardano a questo come ad una vittoria, si tratta di una circostanza che non può non far riflettere su come, anche il legislatore, non abbia spesso adeguata conoscenza e consapevolezza sul come affrontare in modo coerente i nodi giuridici posti dall’informatica e dalla telematica.
Come affrontare questo problema? Come ovviare a questo inconveniente? Non credo che la strada adeguata sia quella di normare in modo rigido e sistematico le “nuove tecnologie”, dal momento che non sempre ve n’è l’effettiva necessità.
Probabilmente un buon punto di partenza sarebbe applicare, ed interpretare, con buon senso le norme che esistono già.
Avv. Ernesto Belisario
www.ernestobelisario.eu