In seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha revocato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, confermando che non è possibile modificare le condizioni dei contratti in corso. Revocati invece totalmente quelli emessi nei confronti di Hera e A2A.
Nessun aumento fino al 30 giugno 2023
L’autorità antitrust aveva applicato l’art. 3 del decreto Aiuti bis a tutti i contratti (in corso, scaduti e in scadenza entro il 30 aprile 2023), sospendendo l’efficacia delle modifiche unilaterali con i provvedimenti cautelari emessi contro A2A, Acea, Edison, Enel, Engie, Eni e Hera.
In seguito al ricorso presentato da Iren, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’art. 3 del decreto Aiuti bis deve essere applicato solo ai contratti non ancora scaduti. AGCM ha pertanto confermato per Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie la sospensione dell’efficacia delle comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato.
L’autorità ha invece revocato i provvedimenti cautelari emessi nei confronti di Hera e A2A, in quanto le due aziende hanno comunicato variazioni solo per contratti in scadenza prima del 30 aprile 2023. Quest’ultima è la data indicata nell’art. 3 del decreto Aiuti bis e nel comunicato di AGCM. In realtà, il divieto di modificare le condizioni per i contratti a tempo indeterminato è stato posticipato al 30 giugno 2023 con il decreto Milleproroghe.