No, nel corso della campagna elettorale che sta deflagrando nel Belpaese non c’è spazio per gli abusi ai danni dei cittadini e dei loro dati personali: nessun candidato deve bussare alla loro email senza consenso preventivo , nessun partito può impunemente presentarsi via SMS senza aver ottenuto il permesso dell’utente. Il Garante per la privacy ha ieri lanciato un monito alle forze politiche: le scorrettezze saranno punite.
Il Garante ricorda quanto dovrebbe essere già noto a tutti i partiti, ma che è stato spesso disatteso. Ricorda, ad esempio, che il consenso è sempre necessario e deve quindi essere ottenuto in precedenza dall’utente per ogni comunicazione via email, SMS, SMS, fax e telefonate pre-registrate . Sono tutte forme di comunicazione abitualmente abusate da aziende senza scrupoli e truffatori di varia natura: il timore del Garante è che, come avvenuto in passato, qualcuno possa approfittare di queste formule di comunicazione per tentare di veicolare messaggi politici ai danni degli utenti. Diverso naturalmente è il caso di chi con i nuovi elenchi del telefono abbia esplicitamente accettato di ricevere posta o telefonate, così come è lecito servirsi di liste di simpatizzanti e militanti che abbiano in passato partecipato ad attività politiche e altre iniziative e che possono essere ricontattati senza violazione alcuna.
Non possono essere usati senza consenso preventivo nemmeno i dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità . La scusa tradizionalmente addotta dagli spammer, “il suo indirizzo è stato trovato su Web”, non ha alcun valore né quando si tratta di prodotti commerciali né, tantomeno, quando si parla di comunicazione politica. Nei fatti una frase del genere è, anzi, una auto-dichiarazione di colpevolezza da parte dello spammer di turno.
Sebbene per il cittadino vessato da telefonate e comunicazioni indesiderate sia perlopiù difficile, e spesso impossibile, sapere come i suoi dati siano stati individuati e chi li abbia trattati , il Garante ricorda che in nessun caso possono essere usati i dati “degli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali”.
Possono invece essere utilizzati senza consenso in campagna elettorale i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. “Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali) – scrive il Garante in una nota – Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti. Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori”.
Chi vuole comportarsi secondo le regole, infine, dovrà informare sempre i cittadini dell’uso che viene fatto dei loro dati e se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, allora l’informativa va data al momento stesso del primo contatto o all’atto della registrazione. “Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”) – conclude la nota – il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 31 luglio 2008″.