Equo compenso, anche su stampanti e PC

Equo compenso, anche su stampanti e PC

I legittimi titolari dei diritti possono imporre un obolo per la riproduzione di opere protette attraverso il collegamento tra postazioni desktop e stampanti. Il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia d'Europa
I legittimi titolari dei diritti possono imporre un obolo per la riproduzione di opere protette attraverso il collegamento tra postazioni desktop e stampanti. Il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia d'Europa

Il cosiddetto equo compenso potrà essere imposto e prelevato anche sul mercato dei PC o delle stampanti, in modo da risarcire i legittimi titolari dei diritti attraverso le principali collecting society del Vecchio Continente. Alla Corte europea di Giustizia, l’avvocato generale Eleanor Sharpston ha riconosciuto una forma di indennizzo in favore degli autori dalla riproduzione delle loro opere senza esplicito consenso.

Nel parere dell’avvocato generale alla sede lussemburghese, agli autori europei spetta il diritto esclusivo di “autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o degli altri materiali protetti”, anche se quest’ultima attività avviene attraverso una comune postazione desktop o tramite stampante collegata . I vari stati membri possono comunque “disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto esclusivo”, autorizzando la realizzazione di copie private e di riproduzioni effettuate su carta o supporto simile.

La decisione della Corte europea di Giustizia arriva in seguito alla denuncia presentata dai vertici della collecting society tedesca VG Wort, contro un gruppo di aziende operative nel settore delle stampanti. Da Canon a Xerox, i principali vendor dovrebbero fornire informazioni dettagliate sul volume di dispositivi venduti in Germania a partire dal 2001, per poi risarcire i legittimi titolari dei diritti dalla distribuzione di stampanti e plotter fino all’anno 2007 .

L’avvocato generale Sharpston ha incluso stampanti e PC tra i dispositivi che permettono quelle “riproduzioni effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi”. La stessa Corte ha sottolineato come “la mancata applicazione di misure tecnologiche destinate a impedire o limitare la riproduzione non autorizzata non fa venir meno l’equo compenso per copie private”. È infatti vero che l’applicazione di tali misure da parte dei legittimi titolari dei diritti è del tutto volontaria.

“Lo stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dall’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché i titolari dei diritti siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata”, conclude l’avvocato generale.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
28 giu 2013
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