La riscossione indiscriminata di un prelievo per la copia privata sulla prima vendita di un supporto di registrazione – anche noto come equo compenso – può, a determinate condizioni, risultare compatibile con il diritto dell’Unione Europea . A stabilirlo è la Corte di Giustizia del Vecchio Continente, nella sentenza a conclusione della causa intentata dalla collecting society austriaca Austro-Mechana nei confronti del gigante della distribuzione online Amazon.
I giudici comunitari hanno dunque richiamato la direttiva 2001/29/CE sull’ armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione , che garantisce ai singoli stati membri la possibilità di riconoscere, almeno in linea di principio, un diritto esclusivo di autorizzazione o divieto di riproduzione delle opere tutelate dal copyright. Allo stesso tempo, le singole autorità nazionali possono prevedere eccezioni o limitazioni a tali diritti, come ad esempio quelle relative alla copia privata per uso strettamente personale .
Nel Tribunale del Commercio di Vienna i legali di Austro-Mechana si erano scagliati contro Amazon per ottenere il pagamento dell’equo compenso per quei supporti di registrazione venduti sul mercato austriaco tra il 2002 ed il 2004. Un risarcimento da quasi 1,9 milioni di euro per un solo semestre nel 2004 , con la successiva richiesta dei documenti contabili necessari alla quantificazione degli importi negli altri periodi indicati nella causa. Condannata in primo grado e poi in appello, l’azienda di Seattle si era rivolta alla Corte Suprema austriaca, sottolineando come l’equo compenso sulla distribuzione delle cassette vergini fosse contrario al diritto dell’Unione Europea.
“La Corte rammenta che il diritto dell’Unione non consente di riscuotere il prelievo per copia privata nei casi in cui l’uso manifestamente non sia volto alla realizzazione di copie del genere – si legge nel testo della sentenza diramata dalla Corte di Giustizia europea – Tuttavia, a determinate condizioni, il diritto dell’Unione non osta ad un sistema siffatto di riscossione generale accompagnato dalla possibilità di rimborso nei casi in cui l’uso non sia volto alla realizzazione di copie private. Spetta quindi alla Corte Suprema verificare nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze proprie al sistema austriaco e dei limiti imposti dal diritto dell’Unione, se difficoltà pratiche giustifichino un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e se il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato”.
La sentenza della Corte di Giustizia d’Europa ha trovato il favore del ministro alla Cultura francese Aurélie Filippetti, da tempo impegnato in una battaglia per obbligare gli operatori del Web a fornire un obolo per finanziare il mercato dei contenuti editoriali o radiotelevisivi tradizionali. Lo stesso ministro ha sottolineato come la decisione ribadisca che, in determinate circostanze economico-culturali, la riscossione della tassa o equo compenso sulla distribuzione di supporti sia del tutto compatibile con le leggi del Vecchio Continente .
Mauro Vecchio