Non solo il voto sulla Riforma Copyright (approvata) e sull’ora legale: il Parlamento Europeo si è pronunciato oggi anche sui diritti che devono essere riconosciuti ad acquirenti e utenti di prodotti, servizi e contenuti digitali, siano essi distribuiti attraverso i canali online dell’e-commerce oppure offline tramite negozi e store fisici.
Le nuove regole sono introdotte al fine di tutelare i consumatori. Fanno riferimento sia ai beni sia ai contenuti digitali. L’obiettivo principale è quello di armonizzare i diritti contrattuali riguardanti i rimedi messi a disposizione in caso di problematiche. Norme che entrano a pieno titolo nel quadro più ampio delle disposizioni legate alla creazione del Mercato Unico Digitale.
Acquisti online e offline più protetti
Il commerciante sarà ritenuto responsabile nel caso di difetti che si manifestano entro due anni dal momento della ricezione del prodotto. I singoli stati membri potranno comunque stabilire un periodo di garanzia legale più lungo. L’inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori ha durata pari a un anno, ma gli stati membri la possono estendere a due anni.
Nel testo approvato (629 voti a favore, 29 contrari, 6 astensioni) c’è anche un riferimento a quelli che vengono definiti beni con elementi digitali: semplificando si tratta di prodotti hi-tech come smartphone, tablet, televisori connessi, smartwatch o elettrodomestici intelligenti. Per questi la direttiva stabilisce il diritto a ricevere gli aggiornamenti necessari al corretto funzionamento per “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi”.
Contenuti e servizi digitali
L’altro testo approvato (598 voti a favore, 34 contrari, 26 astensioni) fa riferimento a musica, applicazioni, giochi, servizi cloud e piattaforme social. Nel caso in cui l’operatore del mercato non ne consenta la fruizione o ne fornisca un utilizzo difettoso, i consumatori saranno in grado di far valere i loro diritti. Questo, sia quando mettono mano al portafogli, sia quando in cambio concedono i propri dati (si pensi ad esempio alle formule free), senza alcuna distinzione.
Nel caso di un servizio o di un contenuto digitale ritenuto difettoso, qualora non fosse possibile correggerlo entro un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo oppure a un rimborso integrale entro 14 giorni. Se il difetto si manifesta entro un anno dalla fornitura il consumatore non avrà l’obbligo di dimostrarlo. Per le forniture continue, ad esempio le piattaforme di streaming, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per l’intera durata del contratto.
Ora l’iter prevede che i due testi vengano sottoposti all’approvazione formale del Consiglio, dopodiché entreranno in vigore trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli stati membri dovranno integrarli nei rispettivi ordinamenti nazionali in non più di due anni e mezzo.