Gli utenti Facebook stanno vedendo comparire in queste ore una “Comunicazione importante” nel feed del social network, con riferimento a una sanzione AGCM comminata oltre due anni fa. Vediamo di cosa si tratta.
La comunicazione di Facebook sulla sanzione AGCM
Il messaggio recita Il 29 novembre 2018, l’AGCM ha sanzionato Facebook per una pratica commerciale scorretta
, invitando a consultare un comunicato per saperne di più in merito alle motivazioni che hanno spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a multare Facebook.
Premendo il pulsante si accede a ulteriori dettagli. Il riferimento è alla fase di attivazione degli account, in sostanza la registrazione, nonché alla sbandierata gratuità del servizio. Ne riportiamo la trascrizione in forma integrale.
Non hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti. In tal modo hanno indotto i consumatori a registrarsi sulla Piattaforma Facebook, enfatizzando anche la gratuità del servizio. Tale pratica è stata valutata scorretta, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.
Nell’archivio dei comunicati AGCM troviamo la versione completa del documento. Si riferisce a un’istruttoria avviata nell’aprile 2018, che ha portato a infliggere una multa da 10 milioni di euro (poi dimezzata) nei confronti di Facebook Ireland Ltd nonché della controllante Facebook Inc. Di seguito un estratto.
… in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.
L’ultimo aggiornamento sulla questione è giunto una settimana fa con la bocciatura del Consiglio di Stato in merito al ricorso di Facebook. Lo stesso comunicato fa inoltre riferimento a una pratica aggressiva attraverso la quale è stato esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso, quindi in modo inconsapevole e automatico, la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti Web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali
. Gli utenti che hanno scelto di limitare le autorizzazioni concesse al trattamento dei dati sono andati incontro a rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti Web/app di terzi
, dunque si configura un condizionamento forzato a mantenere la scelta preimpostata da Facebook.
Il messaggio comparso oggi sul social network è la diretta conseguenza di quanto imposto dall’Autorità.
In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, l’Autorità ha altresì imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito Internet e sull0app per informare i consumatori.