In questi giorni sia la televisione che i giornali, ci hanno informato che la campagna contro i falsi invalidi è stata una “bufala”.
Gli organi dello Stato hanno dichiarato non invalidi , quindi non meritevoli di pensione, numerosissime persone che godevano del trattamento pensionistico.
I ricorsi, ossia le impugnazioni contro detti procedimenti, giunti a conclusione dopo circa quattro anni di causa costeranno allo Stato, quindi a tutti noi, parecchi miliardi per rimborso delle pensioni non corrisposte dei relativi interessi e delle spese legali dovute dallo Stato ai pensionati.
La battaglia da parte degli Organi dello Stato conto la categoria degli invalidi civili, per servizio o per cause di lavoro, non è però finita.
Il nostro legislatore ha abrogato la legge 2/4/68 n. 482 che regolava l?inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, sostituendola con la normativa contenuta nella legge 12/3/99 n. 68.
Il 12.03.1999 è stata emanata la legge sopra indicata che dovrebbe regolare il diritto al lavoro dei Disabili, precisando i criteri di computo, le modalità di assunzione, gli elenchi e le richieste di avviamento.
Anche in questo testo, come in molti altri, il nostro Legislatore bada più? ad affermazioni di principio che non a creare prima le strutture necessarie a far decollare le norme nelle leggi previste
Un?osservazione generale è che la legge chiamata «norme per il diritto al lavoro dei Disabili» è complessa e farraginosa.
La conseguenza di ciò è che verranno offerte molte possibilità e si faciliterà l’inosservanza da parte delle aziende, destinatarie dell?obbligo
Già l?art. I dichiarando che la finalità della legge è la promozione dell?inserimento delle persone Disabili (nel mondo del lavoro) attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, creerà un notevole contenzioso, non essendovi, come ho già detto, le strutture idonee all?applicazione di quanto afferma la norma.
L?art. 2 (collocamento mirato) è, a mio avviso la disposizione che creerà maggiori difficoltà.
L?articolo spiega che pur “per collocamento mirato” si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
A parte noi Avvocati, abituati a esaminare e interpretare le disposizioni di legge, non credo che vi sia persona che non possa affermare conoscendo le nostre strutture, inesistenti o insufficienti, che non si riuscirà ad avviare con questa norma un solo invalido.
Altra disposizione è l?art. 3 che, formalmente sembra favorire gli invalidi, aumentando il numero delle aziende tenute all?assunzione obbligatoria.
Un azienda, pubblica o privata che occupa più di 50 lavoratori dovrebbe avere alle dipendenze il 7% (dei lavoratori occupati); due lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore, se occupa da 15 a 35 dipendenti.
Interessante è il secondo comma del citato art. 3 il quale prescrive che l?obbligo di assunzione per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti è previsto solo in caso di nuove assunzioni, pertanto si è provveduto a diminuire consistentemente la quota per le aziende che occupano più di 50 lavoratori (dal 12% al 7%) e si è data contemporaneamente, per le aziende minori, di non ottemperare all’assunzione obbligatoria se non in caso di nuove assunzioni..
Il successivo art. 8 della legge indica gli elenchi e graduatorie e prescrive che le persone (disabili) si iscrivano nell?apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti indicando, in un apposita scheda le proprie capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, aggiungendo la natura e il grado della minorazione di cui sono affetti.
Altre norme prevedono l?esclusione, gli esoneri parziali e i servizi di sostegno, sopra indicati e che, per quanto è dato di sapere, si stanno predisponendo nelle varie regioni.
Per concludere non posso che affermare l?impressione sopra manifestata e cioè che la presente legge è peggiorativa nei confronti delle categorie che dovrebbe difendere e sostenere rispetto alla precedente legge, la 482/68.
L?unificazione, poi, delle varie categorie di invalidi (civili, per servizio e da lavoro) ha sacrificato e quindi penalizzato gli invalidi per servizio e di lavoro, senza alcun beneficio per gli invalidi civili.
Questi ultimi, infatti, vedranno aumentare, sia pure di poco, il tempo di attesa per l?avviamento, mentre le categorie degli invalidi di servizio e di lavoro sino ad oggi relativamente privilegiate vengono notevolmente penalizzate vedendo dilatare i tempi di attesa per l’assegnazione di un posto di lavoro dai 6/8 mesi ai 4/5 anni.
C?è infine da aggiungere che con il sistema di avviamento e con le percentuali previste sicuramente vi sarà un rallentamento notevole di possibilità di lavoro.
La speranza è che in un prossimo avvenire possano intervenire delle modifiche o addirittura un ripensamento di carattere generale al fine di rivedere tutte quelle norme che, attualmente, rendono difficilissimo l?inserimento nel mondo del lavoro della categoria dei disabili.
Avv. Antonio Neri
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