Roma – In questi giorni è uscita la notizia secondo cui un Tribunale finlandese, chiamato a pronunciarsi sulla legalità o meno del file scrambling, ne ha dichiarato la legittimità. Sinteticamente e brutalmente da legale ho capito che il file scrambling è una tecnica di alterazione della composizione di un file in fase di download, tale da rendere il file scaricato diverso rispetto a quello originario. Sostanzialmente la società promotrice di questa tecnica punta ad ostacolare lo scaricamento dei file nel P2P. Ma senza entrare nel merito del P2P, questione ormai annosa, se la stessa causa venisse intentata in Italia, il file scrambling ne uscirebbe integro e senza macchia?
Mi sono posta la questione e sono andata a “sfogliare” il Codice penale intorno agli artt. 617 e ss. dove sono posizionati una sfilza di fattispecie penali connesse all’informatica ed introdotte ormai con legge 547 del 1993 recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
Ebbene, all’art. 617 sexies troviamo il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; in specifico, il codice stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
Nella disposizione mi balza agli occhi il termine “altera”. Ora, alterare il contenuto di una comunicazione intercorrente tra più sistemi, è praticamente lo scopo della tecnica del file scrambling: il mio sistema sta scaricando un file da un altro sistema, con la tecnica disturbatrice ideata, il mio sistema scarica un file alterato. E considerato l’intento di destinazione degli ideatori, indubbiamente non manca nemmeno l’elemento costituivo del fine di arrecare un danno, cioè di rendere inservibile un file.
Si dirà che comunque l’intervento avviene al fine di evitare un illecito e quindi nella sua forma di mezzo di contrasto della “criminalità” viene meno l’intento delinquenziale.
Ma credo che chi legge abbia ben compreso che la mia vuole essere una provocazione giuridica come quella a suo tempo intentata da chi in Finlandia ha richiesto l’intervento della polizia per indagare sulla potenziale illegittimità del file scrambling in quanto interferente sulle telecomunicazioni, attività vietata dalle leggi finlandesi.
Chissà se alla luce della nostra normativa, la pronuncia del giudice italiano sarebbe stata la stessa…
Avv. Valentina Frediani
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