Le parole sono quelle dell’Agenzia delle Entrate e mettono nero su bianco l’inizio di un nuovo capitolo per gli investimenti in opere per il risparmio energetico in Italia:
I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Ecobonus 2019: lo sconto è immediato
Le novità sostanziali sono due:
- l’incentivo non è più rappresentato da una detrazione di cui l’utente può fruire in 10 rate annuali e con un massimale di spesa, ma consta invece in uno sconto immediato sul pagamento delle fatture relative all’opera realizzata;
- non essendo più legato alla capienza IRPEF dell’investitore, l’incentivo viene esteso ad una platea più ampia di utenti poiché comprende sia chi non ha capienza (a causa di un reddito troppo basso), sia chi ha esaurito la capienza con lavori antecedenti (e oggi, pur avendo disponibilità economiche, è scoraggiato dall’impossibilità di accedere alla detrazione fiscale).
Lo sconto è possibile in virtù del fatto che il vantaggio fiscale viene girato automaticamente dall’acquirente all’installatore, il quale potrà a sua volta beneficiarne (se ne ha capienza) o cederlo ai propri fornitori. Con questo meccanismo si viene così a creare un’ulteriore bacino di interesse che consentirà di portare avanti nuove opere creando opportunità economiche e di lavoro.
Lo sconto è immediato: come funziona
Una volta presentata la fattura, contenente il valore complessivo dell’opera, l’utente dovrà pagarne soltanto la quota decurtata dell’incentivo (pari generalmente al 65%). Dovrà quindi comunicare la volontà di avvalersi della nuova opzione disponibile da oggi:
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.
L’installatore avrà vari canali per poter sfruttare il credito così acquisito e potrà agire quindi in compensazione con specifiche modalità:
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
A capienza esaurita, l’installatore non può chiedere un rimborso, ma può far leva sulla cessione del credito ad un fornitore. Se in un primo momento i piccoli installatori vedevano in questo meccanismo un pericolo (poiché riduce la liquidità nei pagamenti, favorendo le aziende con le spalle più larghe), ora il provvedimento sembra recepire parte delle preoccupazioni espresse e tenta di rendere fruibile il meccanismo.
Un esempio
Se per installare una schermatura solare si sono spesi 6000 euro, con il vecchio sistema si portava in detrazione il 65% (ossia 3900 euro) in 10 anni (ossia 390 euro per ogni annualità). Con il nuovo sistema, invece, a fronte di una fattura da 6000 euro se ne pagheranno 2100; l’installatore per contro avrà un credito da 3900 euro da poter sfruttare secondo le modalità previste, oppure da poter girare ad un fornitore.
Incentivo 2019: dove si può applicare
Il provvedimento parla esplicitamente di Ecobonus e Sisma Bonus, applicando il nuovo meccanismo a questi due ambiti. Il testo fa riferimento inoltre al Decreto Crescita, ove il meccanismo di incentivo era stato originariamente proposto. Occorre ora attendere che emergano le necessarie interpretazioni sul tema in virtù del fatto che gli investimenti in risparmio energetico potrebbero contemplare tanto le schermature solari, quanto il fotovoltaico; tanto gli impianti domotici per il controllo remoto del riscaldamento, quanto le pompe di calore. Tutte le informazioni supplementari relative all’Ecobonus 2019 sono comunque disponibili sul sito ENEA ove sono disponibili le tabelle che inquadrano l’attuale possibilità di incentivo sui vari prodotti e impianti contemplati.