Una precisazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze apre una nuova prospettiva per chi intenda tagliare radicalmente i consumi di casa e investire in modo virtuoso per alleggerire i propri costi negli anni a venire. Sono infatti parole molto importanti quelle contenute nella risposta C.5/07599 a relativa interrogazione parlamentare in Commissione Finanze: possono valere migliaia di euro per ogni famiglia e possono significare importanti risparmi in termini di consumi e di costo in bolletta.
Al centro di tutto v’è la lettura del concetto di impianto fotovoltaico agli occhi del Fisco ed il suo corretto inquadramento ai fini dell’accesso a bonus ulteriori oltre al 50% garantito in qualità di intervento di ristrutturazione. Le ipotesi di bonus fotovoltaico al 100% per il momento sono soltanto sulla carta e di ben difficile attuazione: sfruttare oggi il bonus ristrutturazione in comunione con un generoso bonus mobili, invece, è possibile.
Fotovoltaico prima, Bonus Mobili poi
Questo il punto dell’interrogazione a cui prestare attenzione specifica:
[…] se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare», dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come «intervento su parti comuni di edifici residenziali»
In pratica: se una famiglia investe nello sviluppo di un impianto fotovoltaico (anche in ambito condominiale, con specifica utilità per una singola unità immobiliare), tale intervento può essere considerato come elemento abilitante per l’accesso al Bonus Mobili?
La risposta è affermativa:
[…] si evidenzia che, così come chiarito, da ultimo, con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cosiddetto «bonus mobili»), spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto «Testo Unico dell’Edilizia»).
Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, del citato D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria. […]
Nel caso, come quello rappresentato, di «ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale» ovvero di «installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione» dell’impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.
Qualora l’intervento non sia singolo, ma afferente all’intero condominio e utile al risparmio sulle spese elettriche condominiali, allora il Bonus Mobili sarebbe sfruttabile esclusivamente per spese comuni quali una sala riunioni o altri elementi di uso collettivo.
Bonus mobili + Fotovoltaico = Risparmio
Cosa ciò significhi dal punto di vista fiscale, è chiaro: qualora si configuri un investimento in un impianto fotovoltaico, automaticamente si può accedere al bonus mobili e quindi ad una ulteriore detrazione del 50% su acquisti con pagamenti tracciati per mobili ed elettrodomestici.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Ma questo ha anche un significato ulteriore in termini di investimento di lungo periodo. Se nell’immediato il vantaggio è legato alla leva fiscale, infatti, alla lunga il vantaggio è invece correlato ai risparmi ottenibili. Con un unico investimento, infatti, è possibile avere:
- risparmio nei consumi grazie all’autoconsumo
- rendita da vendita dell’elettricità al GSE
- risparmio sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici
- risparmio dovuto al cambio di elettrodomestici energivori con nuovi modelli a basso consumo
Questa prospettiva si aggiunge pertanto alle altre considerazioni circa l’importanza di questo momento per un investimento in fotovoltaico. La precisazione del MEF apre a molte nuove famiglie, soprattutto per quanti vivono in condominio, una nuova prospettiva di risparmio da sfruttare su più fronti.