Blindare un contenuto con sistemi di protezione è pienamente lecito anche se impedisce all’utente di eseguire una copia privata. I tribunali francesi sono irremovibili: la copia privata è un’eccezione di cui l’utente si può avvalere nel momento in cui non violi i sistemi di protezione imposti dall’industria sul contenuto.
L’epopea del consumatore Christophe R. si trascina dal 2003: aveva acquistato presso FNAC un CD di Phil Collins edito da Warner. Entusiasta dell’acquisto, aveva tentato di sfruttarlo appieno: oltre a fruirne sul lettore CD domestico, Christophe aveva intenzione di ascoltarlo anche sul proprio portatile, e di riversare la musica legalmente acquistata su un CD da poter trattare male, preservando così l’originale. Christophe si era scontrato con il sistema DRM che vigilava sull’opera di Phil Collins: gli era impossibile riprodurre i brani sul proprio notebook, gli era impossibile esercitare il proprio diritto alla copia di backup travasando la musica su un supporto diverso dall’originale.
Christophe si era così rivolto all’associazione di consumatori UFC-Que Choisir : insieme avevano denunciato Warner e FNAC per avergli impedito creare una copia privata dell’opera. Warner gli avrebbe negato la copia e la piena fruizione, FNAC gli avrebbe negato la possibilità di un acquisto consapevole, mancando di segnalare adeguatamente la presenza di protezioni che avrebbero potuto interferire con i suoi diritti. Nel gennaio 2006 il Tribunal de Grande Instance di Parigi aveva riconosciuto a Christophe il diritto ad un rimborso: FNAC non l’avrebbe informato della presenza di limitazioni DRM, Warner gli avrebbe in sostanza negato il diritto alla copia privata costringendolo a violare le protezioni anticopia. Il sistema DRM, aveva stabilito la corte, sarebbe stato paragonabile ad un difetto riscontrabile solo in un momento successivo all’acquisto.
Ma nel 2007 la Corte d’appello di Parigi ha ribaltato la sentenza, confermando il proprio orientamento : la copia privata non sarebbe un diritto inalienabile per colui che acquista musica, ma un’eccezione introdotta nella legge sul diritto d’autore. La presenza di sistemi DRM si incastonerebbe appieno nel quadro legislativo, che non prevede che la copia privata sia la norma. La limitante protezione applicata sul CD di Christophe, che non gli permetteva di fruire della musica sul proprio laptop, era inoltre pienamente lecita nel 2003, quando ancora non si era stagliata all’orizzonte la controversa legge DADVSI, che impone fra l’altro l’ interoperabilità dei sistemi di DRM.
L’iter processuale si è ora concluso : la Corte di Cassazione, anch’essa fedele alla posizione espressa in precedenza , ha ora confermato la decisione della Corte d’appello: l’eccezione della copia privata non deve rappresentare un ostacolo per l’industria che intenda tutelare con dei sistemi DRM le opere di cui detiene i diritti.
Ma se all’utente non è riconosciuto né assicurato il diritto alla copia privata, come giustificare l’imposizione del balzello che pesa sui supporti vergini? La Francia sta discutendo un adeguamento dell’entità dell’equo compenso : l’industria dei contenuti preme per un aumento. Se le autorità francesi non assicurano che la copia privata sia un diritto inalienabile del cittadino, l’industria non avrebbe più motivo di rivendicare alcun rimborso. Ma l’industria non intende rinunciare al prelievo preventivo sui supporti. E si spinge a giustificarne l’aumento con il dilagare di una pirateria che i sistemi DRM non sono evidentemente in grado di arginare.
Gaia Bottà