Freenet: fornire dati falsi è reato?

Freenet: fornire dati falsi è reato?

Intervento del Centro Servizi Legali per mettere luce su una delle questioni più attuali che interessano la rete in questi mesi
Intervento del Centro Servizi Legali per mettere luce su una delle questioni più attuali che interessano la rete in questi mesi


Internet si sta prepotentemente introducendo in migliaia di case di italiani, ammantato dalla magica promessa di essere “gratis”.

Internet Service Providers offrono a chiunque possieda un computer (predisposto) di entrare nel magico mondo della comunicazione virtuale.

Questi Providers richiedono agli utenti un semplice “clic” sulla casellina indicata per accedere ai propri servizi.

Che natura giuridica riveste, però, quella “cliccata”?

Vi sono ben pochi dubbi circa il fatto che l?utente ed il Provider siano legati da un rapporto contrattuale, ossia un accordo in base al quale l?imprenditore offre al privato una prestazione tipica, consistente nell?accesso ad Internet.

Per i tecnici, dovrebbe parlarsi di contratto di appalto di servizi.



Diverse disposizioni normative sono state di recente emanate dal Governo come legislatore delegato nel campo dei contratti telematici.

Sono da ricordare a tal fine il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 circa la vendita al dettaglio con sistemi di comunicazione, nonchè il D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185 (in attuazione della Direttiva CE 97/7) in tema di contratti a distanza.

Tutte queste norme, in verità, tendono a tutelare il consumatore e non sembrano potersi applicare al caso che ci siamo preposti di risolvere.

Dovremo quindi richiamarci alla normativa generale delle obbligazioni.
Assodata la natura contrattuale del rapporto di fornitura telematica, ne discende che i contraenti saranno soggetti alle norme sul contratto.

Così le parti dovranno comportarsi secondo buona fede, anche nella fase delle trattative (artt. 1337-1338 c.c.).

La violazione di tali obblighi potrà comportare, oltre all?annullamento del contratto, il dovere risarcire il danno.



E? ora da interrogarsi se il contraente in mala fede risponda anche penalmente del proprio operato.

Occorre premettere a tal fine che l?art. 491-bis del codice penale, introdotto dalla legge 547/93 in materia di criminalità informatica, equipara il documento informatico all?atto pubblico od alla scrittura privata di cui ai reati contro la fede pubblica.

Pertanto, oggettivamente, il falso nell?atto telematico è equiparato al falso in atto pubblico od in scrittura privata.

Premesso ciò, non sembrano potersi applicare gli artt. 495 e 496 c.p., che sanzionano, rispettivamente, le false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale, in quanto, normalmente, il Provider non riveste la qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio.

Se, invece, il cliente si attribuisce un nome di altra persona o un nome falso, può essere punito, a norma dell?art. 494 c.p., con la reclusione fino ad un anno.

Il comportamento dello scorretto utente può ravvisare gli estremi del raggiro, ove questi, fornendo dati falsi, miri a procurare a sè od altri un ingiusto profitto.

In particolare, è prevista dalla legge la così detta frode informatica, ossia la truffa commessa con il mezzo telematico, che viene punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a tre milioni.
Perché ricorrano queste fattispecie di reato occorre che il delitto sia commesso per procurare a sè od altri un ingiusto profitto.

L?ingiusto profitto può anche consistere nel non pagare quanto dovuto per il servizio ottenuto.

Sono quindi considerati reati di frode.

Alla luce della più recente normativa, il consumatore della Rete informatica è tutelato quale partner debole del rapporto, ma al tempo stesso è fatto oggetto anche di sanzioni penali in caso di comportamento scorretto e fraudolento.

I “furbetti” stiano comunque attenti.

Avv. Marco Boretti

Per accedere all’archivio degli interventi e alla possibilità di inviare direttamente al Centro Servizi Legali i tuoi quesiti riservati gratuiti… clicca qui !

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
3 dic 1999
Link copiato negli appunti