Garante: occhio alle consulenze online

Garante: occhio alle consulenze online

L'autorità per la Privacy avverte che i servizi che forniscono via internet consulenze esperte devono seguire regole precise se vogliono operare nella legalità e non rischiare sanzioni
L'autorità per la Privacy avverte che i servizi che forniscono via internet consulenze esperte devono seguire regole precise se vogliono operare nella legalità e non rischiare sanzioni


Roma – Si moltiplicano i siti e i servizi che online consentono agli utenti di rivolgersi a professionisti specializzati per ottenere una consulenza sui problemi più diversi, servizi perlopiù chiamati “l’esperto risponde” . Siti e servizi che, però, devono seguire delle regole minime, di cui parla il Garante per la privacy nella sua ultima newsletter.

L’intervento del Garante si deve ad un caso riguardante una importante casa editrice che è stata autorizzata, con limiti e garanzie, a trattare dati sensibili relativi anche a opinioni politiche, sindacali, religiose, appartenenza etnica delle persone che richiedono servizi di consulenza on line, offerti a pagamento dalla stessa società attraverso siti e pagine web di testate giornalistiche. Dunque medici, avvocati, psicologi, cuochi, architetti, pediatri, dietologi, consulenti del lavoro, consulenti matrimoniali, esperti di moda, personal trainer etc. potranno rispondere a richieste formulate anche per e-mail, ma nel rispetto delle regole indicate dal Garante.

La casa editrice aveva avanzato dubbi sul come procedere quando assieme alla richiesta di consulenza specifica l’interessato spontaneamente rilasciasse dati sensibili di cui, a quel punto, l’esperto veniva a conoscenza. L’Autorità ha ricordato le disposizioni già contenute nell’autorizzazione generale 2/2002 riguardante i dati sulla salute, e ha autorizzato il trattamento di ulteriori dati sensibili soltanto se pertinenti in rapporto all’argomento trattato o al quesito posto, oltre che indispensabili per fornire il servizio di consulenza on line. “Alla società – si legge nella newsletter – è stato, quindi, prescritto di inserire in modo visibile nell’informativa fornita agli utenti, l’invito a non indicare nei quesiti dati di carattere sensibile non strettamente necessari per la risposta”.

“Nel caso poi che la domanda e la risposta dovessero essere inserite, previo consenso dell’utente, negli spazi consultabili liberamente dal pubblico (ad esempio in una rubrica delle domande più frequenti, faq) – continua il Garante – la società dovrà altresì verificare prima della loro pubblicazione che, oltre al nome e all’indirizzo e-mail dell’interessato, non vi siano altri dati, anche diversi da quelli sensibili, che possano rendere identificabile l’interessato. La società dovrà, inoltre, impartire agli esperti (che vengono designati responsabili del trattamento) precise istruzioni per la verifica della pertinenza ed effettiva necessità dei dati sensibili riportati nei quesiti, ma anche per la loro eliminazione nel caso non fossero necessari. Gli esperti on line dovranno anche controllare che nelle risposte pubblicate non vi sia nessun elemento che permetta di risalire all’identità della persona che ha richiesto la consulenza”.

Le condizioni dettate dal Garante, sia nelle autorizzazioni generali sia in quelle specifiche, devono essere rispettate a pena di sanzione penale .

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Pubblicato il
18 dic 2003
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