Era stata utilizzata per consentire ai tifosi di accedere al Mapei Stadium in occasione della finale di Coppa Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ora disposto il blocco immediato del trattamento dei dati da parte dell’azienda che sviluppa l’app Mitiga. L’autorità aveva già avvertito che avrebbe vigilato su iniziative simili che non hanno nessuna base giuridica.
Mitiga non rispetta la privacy
Il Garante ha già espresso la sua contrarierà al cosiddetto green pass italiano introdotto con il decreto legge di fine aprile. Analogo provvedimento era stato preso nei confronti della smart card vaccinale della Regione Campania. L’app Mitiga rientra nella stessa casistica perché vengono trattati dati sensibili, come quelli sullo stato di salute del cittadino.
Mitiga può essere definita la versione italiana del certificato COVID UE digitale. Prima di entrare nello stadio, l’utente doveva caricare nell’app l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare eseguito presso un centro autorizzato, la certificazione della vaccinazione oppure l’avvenuta guarigione. Il risultato era leggibile attraverso un codice QR.
Mitiga s.r.l. aveva presentato un’istanza ai sensi dell’art. 36 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) all’inizio di aprile. La società avrebbe dovuto astenersi dal trattamento dei dati, in quanto non era decorso il termine entro il quale l’autorità doveva rispondere (30 giorni).
Non esiste al momento una valida base giuridica per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l’app e finalizzato ad accertare la situazione “Covid free” di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi nonché ad altre manifestazioni pubbliche o accedano a locali aperti al pubblico.
Il Garante ha inoltre evidenziato che l’app potrebbe essere utilizzata per l’accesso ad altri eventi, spettacoli o manifestazioni sportive (sul sito è stata aggiunta una sezione Wedding per informare gli utenti sulla necessità di avere un green pass per partecipare alle feste di matrimonio, cresima, comunione e battesimo). Pertanto ha disposto il blocco temporaneo fino al completamento dell’istruttoria avviata.