Il Garante Privacy è intervenuto con il Provvedimento numero 4747581 , pubblicizzato nella newsletter dell’authority del 27 aprile, per dirimere un dubbio: per i blogger, privati cittadini che pubblicano notizie e opinioni sul proprio sito personale, valgono le stesse regole che si applicano ai giornalisti . Almeno per quanto attiene la diffusione a mezzo Web di informazioni sulla vita personale di personaggi famosi.
Il caso riguardava una donna, il cui nome risulta redatto nel provvedimento, che si è rivolta al Garante per chiedere conto dell’operato di un blog (il cui autore anch’esso è stato reso anonimo) che aveva pubblicato informazioni sulla sua vita sentimentale e giudiziaria: secondo il ricorrente, pubblicando quelle notizie il blogger aveva di fatto violato i diritti della donna, poiché non si trattava né di una testata registrata e neppure di un giornalista iscritto all’albo .
Il resistente, che ha dichiarato in fase istruttoria la totale assenza di profitti provenienti dal blog in questione (sebbene il ricorrente avesse sottolineato come fosse anche autore di un libro pubblicizzato su quelle pagine), ha invece puntato sulla disponibilità di queste informazioni anche sul sito della donna che ha fatto ricorso , e su molte altre testate online. Si trattava, in effetti, di dettagli relativi a delle vicende pubbliche ampiamente documentate sui mezzi di informazione.
Il Garante ha concluso che al blogger vanno riconosciute in ogni caso le stesse garanzie di cui godrebbe un giornalista nella sua stessa situazione: se un blog svolge attività di informazione, anche non in modo costante, può pubblicare le stesse notizie che pubblicherebbe qualsiasi giornale con lo stesso tipo di modalità. Restano però in piedi tutte le leggi in materia di diffamazione, per le quali la ricorrente potrà sempre rivolgersi a un tribunale ordinario : la forma con la quale vengono narrate le vicende, comunque, rientra nel campo della libertà di espressione e dunque non rientra nel giudizio dell’authority.
Al termine del procedimento il Garante ha quindi stabilito che il ricorso era infondato, e anche stabilito che le spese legali sostenute dalle parti saranno a carico di ricorrente e resistente senza alcuna compensazione ulteriore.
Luca Annunziata