Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha pubblicato il suo parere in merito alla nuova direttiva della Commissione europea sul credito al consumo. Per la valutazione del merito creditizio non devono essere utilizzate determinate informazioni, come le attività di navigazione online. La proposta deve quindi specificare in modo chiaro i dati degli utenti da considerare per la formulazione di offerte personalizzate.
Merito creditizio e protezione dei dati
L’obiettivo della direttiva proposta dalla Commissione europea è modernizzare le norme attuali in materia di credito al consumo per adattarle ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, come l’uso crescente dei canali di vendita online, e alle nuove forme di credito, come i prestiti a breve termine. Il GEPD ritiene che la proposta abbia un evidente impatto sul trattamento dei dati personali, in particolare le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio e alle offerte personalizzate.
Il Garante europeo chiede alla Commissione di specificare in modo chiaro quali dati possono e non possono essere utilizzati per la valutazione del merito creditizio. Il GEPD approva il divieto di usare i dati sanitari e quelli dei social media, come indicato nella proposta, chiedendo di estendere il divieto ad altre categorie di dati, come la cronologia di navigazione online e le query di ricerca.
Secondo il Garante europeo è necessario inoltre definire i requisiti, il ruolo e le responsabilità delle terze parti che stabiliscono il cosiddetto “credit score“. Quando viene creata un’offerta personalizzata, gli utenti devono sempre conoscere in anticipo quali dati sono stati utilizzati.
Anche se non viene citato, il comunicato del GEPD risponde al post del Fondo Monetario Internazionale di dicembre 2020. I ricercatori del FMI ritengono indispensabile usare dati non finanziari per una migliore valutazione del merito creditizio, come tipo di browser, hardware usato per accedere ad Internet, cronologia di ricerche e acquisti online.