Germania, come brevettare un software

Germania, come brevettare un software

Una sentenza accoglie il ricorso di Siemens per un programma di generazione automatica di documenti strutturati. Germania ventre molle per l'invasione dei brevetti sui software in Europa?
Una sentenza accoglie il ricorso di Siemens per un programma di generazione automatica di documenti strutturati. Germania ventre molle per l'invasione dei brevetti sui software in Europa?

La Corte Suprema tedesca ha ribaltato una sentenza della Corte Federale sui Brevetti in merito ad un programma Siemens per la generazione automatica client-server di documenti strutturati. Secondo la corte tale forma client-server sarebbe uno degli esempi di software brevettabile e sancisce in questo modo la brevettabilità, in linea di principio, del software.

Fino a questo momento l’orientamento dei tribunali tedeschi, e in generale dell’ordinamento europeo in materia, era che la brevettabilità di un software fosse subordinata, oltre che ai consueti requisiti di brevettabilità, alla necessità di dimostrare che un programma per computer interagisse con la realtà producendo effetti rilevabili su di essa. Risultato non ottenibile da solo da un software, se non in combinazione con una strumentazione meccanica controllata . In pratica non era il software a ricadere nella protezione della proprietà intellettuale, ma solo un sistema, una macchina che – anche attraverso un software – potesse produrre effetti ulteriori: l’esempio classico è il programma di gestione di lavaggio di una lavatrice.

Si legge ora nella sentenza che un computer costituisce un mezzo tecnico a se stante e un programma che “prende in considerazione” le caratteristiche di tale computer è per questo brevettabile: il livello di esclusione viene quindi drasticamente abbassato avvicinando la normativa tedesca a quella statunitense.

La Convenzione Europea sui Brevetti del 1974 (sorta fuori dalle istituzioni europee) stabilisce che i programmi per computer “in quanto tali” non sono brevettabili . E questa definizione non ha mai chiuso il dibattito diviso circa il confine che determina effetti rilevabili della combinazione software/macchina controllata tali da permettere la brevettabilità . I sostenitori dei brevetti su modello statunitense, per esempio, affermano che solo il codice sorgente di un programma non può essere brevettabile, mentre sarebbe possibile proteggere il programma in esecuzione.

La decisione tedesca sembra ora andare in questa direzione. Peraltro l’Ufficio Europeo sui Brevetti ha già accettato una lunga serie di brevetti sul software giustificati nelle domande brevettuali come integrazioni macchina/programma.
Il caso attira nuovamente l’attenzione degli osservatori che in Europa cercano di sensibilizzare contro la brevettabilità del software. Opzione che sembrava scampata con la bocciatura da parte del Parlamento Europeo della riforma che avrebbe aperto ufficialmente alla brevettabilità del software in quanto tale in Europa.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
21 mag 2010
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