Giustizia privata, rimozione illecita

Giustizia privata, rimozione illecita

di G. Scorza - Solo il giudice può decidere cosa è illecito e cosa lecito, un motore di ricerca deve rimuovere un link solo quando questo è stato decretato illecito. La decisione del Tribunale di Firenze
di G. Scorza - Solo il giudice può decidere cosa è illecito e cosa lecito, un motore di ricerca deve rimuovere un link solo quando questo è stato decretato illecito. La decisione del Tribunale di Firenze

Il motore di ricerca è un fornitore di servizi di caching e, pertanto, al pari di ogni altro intermediario della comunicazione non ha alcuna responsabilità per i contenuti intermediati almeno fino a quando avuta notizia del carattere effettivamente illecito – per essere stato accertato come tale dalla competente Autorità giudiziaria – non provveda alla loro rimozione o, comunque, a renderli inaccessibili. La semplice comunicazione con la quale, unilateralmente, un soggetto informa un fornitore di servizi del carattere, a suo avviso, illecito di un contenuto è insufficiente a far sorgere in capo all’intermediario della comunicazione qualsivoglia obbligo di rimozione.

È questa la sintesi di una bella decisione con la quale il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso con il quale gli era stato richiesto di ordinare a Google la rimozione dai risultati di un link ad un sito attraverso il quale, secondo il ricorrente, sarebbero stati diffusi contenuti in violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale e della propria reputazione.

“La conoscenza effettiva della pretesa illiceità dei contenuti del sito de quo non può essere desunta dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali” e “al fine di valutare se un ISP abbia effettiva conoscenza (del carattere illecito di un contenuto, ndr), è necessario che un organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l’esistenza di un danno e che l’ISP stesso sia a conoscenza di una tale decisione dell’autorità competente”.

È questo, probabilmente, il passaggio centrale della decisione, quello che mette “fuori legge” ogni tentativo – e sono stati tanti sin qui, da parte dei Giudici ma anche di Parlamento e Autorità garante per le comunicazioni – di stabilire il principio opposto, ovvero quello in forza del quale l’ISP dovrebbe rimuovere un contenuto pubblicato da un proprio utente dietro semplice richiesta unilaterale di chicchessia, senza bisogno di attendere che il sua carattere illecito sia accertato dall’Autorità giudiziaria.

È il principio che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed i suoi suggeritori dell’industria dei contenuti avrebbero voluto vedere messo nero su bianco nel famigerato regolamento sul diritto d’autore online che, fortunatamente, non ha ancora visto la luce ma è, soprattutto, il principio che l’On. Fava ed i suoi “mandanti e committenti” continua ostinatamente a cercare di introdurre nel nostro ordinamento attraverso una ormai incontrollabile pioggia di emendamenti e disegni di legge.
Un principio che rappresenta un monstrum giuridico che mina alla radice le più elementari regole di diritto e che minaccia di introdurre nel nostro ordinamento un’inaccettabile forma di sostanziale privatizzazione della giustizia.

Non è concepibile – e i Giudici del Tribunale di Firenze questa volta lo hanno chiarito in modo esemplare – consentire ad un privato di ottenere la rimozione di un contenuto dallo spazio pubblico telematico solo perché da esso arbitrariamente ed autonomamente ritenuto pubblicato in violazione di propri diritti d’autore o della propria reputazione.

Tocca ai giudici – o, eventualmente, ad altre Autorità cui la legge attribuisce analoghi poteri – compiere la valutazione circa la legittimità o illegittimità di ogni pubblicazione online perché solo un’Autorità terza ed imparziale ed all’esito di un giusto processo può stabilire che la libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero, diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino, deve, in particolari ipotesi, essere limitata o compressa a tutela di altri diritti o libertà di pari grado.
Ogni approccio diverso al problema è costituzionalmente insostenibile.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
1 giu 2012
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