In occasione del suo intervento nei giorni scorsi, il Ministro dell’Interno aveva promesso l’arrivo di una circolare necessaria per chiarire chi e in quale modo è tenuto a controllare l’identità di chi esibisce il Green Pass per l’accesso a un locale o a un’attività. E la circolare (PDF) è arrivata.
Tagliare le gambe al Green Pass ✓
In estrema sintesi, i gestori non sono tenuti a chiedere un documento se chi hanno di fronte esibisce un Certificato Verde validato dall’applicazione VerificaC19. Potranno farlo, a loro discrezione, in caso di “manifesta incongruenza” tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione e chi hanno di fronte. Insomma, non presentatevi al ristorante con il Green Pass di vostro nonno, di qualcuno dell’altro sesso o di Mario Rossi (sempre che non siate Mario Rossi). Per il resto, via libera, quello dell’amico/a va benissimo.
Riportiamo di seguito i passaggi più significativi della circolare pubblicata dal Ministero dell’Interno, che riconosce anzitutto l’esigenza di chiarimenti.
Il ricorso alle Certificazioni Verdi, com’è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l’esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire…
Un paio di paragrafi fanno riferimento alla volontà di contrastare i casi di abuso o elusione delle disposizioni. Di fatto, a nostro parere, seguendo queste nuove linee guida si ottiene il risultato opposto.
La seconda … consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della Certificazione Verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni … Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti … non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori” … Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo … “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone …
La natura discrezionale della verifica del documento d’identità è citata in modo esplicito.
… giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della Certificazione Verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
I clienti non avranno ad ogni modo la possibilità di opporsi a un’eventuale richiesta.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali…
Augurandoci di fallire clamorosamente nella previsione, riteniamo le indicazioni riportate nella circolare deleterie per il raggiungimento degli obiettivi definiti con l’introduzione del Certificato Verde, sia in termini di messa in sicurezza delle attività accessibili al pubblico sia per quanto concerne l’adesione alla campagna vaccinale. Paradossalmente, alcune delle istanze portate in piazza dal movimento No Green Pass sono ora messe nero su bianco e sancite a livello istituzionale.
Tutto questo senza dimenticare l’incongruenza con quanto previsto in un primo momento: sono molti i riferimenti, su siti e documenti ufficiali, che fin dall’annuncio del Green Pass obbligatorio hanno attribuito agli operatori il compito di verificare la corrispondenza tra l’identità riportata sulla certificazione e quella di chi lo esibisce, ne abbiamo scritto ieri su queste pagine in modo approfondito in un articolo dedicato.