Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM con il quale vengono portate avanti le linee guida per l’adozione del Green Pass tra il personale della Pubblica Amministrazione. C’era molta attesa sul testo del decreto poiché consentirà di definire nella pratica quotidiana i metodi di verifica dei Certificati Verdi ed attuare così l’obbligo di Green Pass tra il personale della PA in modo omogeneo e preciso.
Green Pass nella PA: le linee guida
Queste le più importanti novità sul tema:
Chi è soggetto all’obbligo?
Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.
Chi controlla?
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
Cosa si può fare in assenza di Green Pass?
I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Resta dunque un margine di manovra, utile soprattutto in questa fase iniziale, per coloro i quali sono in attesa di certificazione e ancora non ce l’hanno a disposizione: la frase sembra incoraggiare dunque alla sollecita vaccinazione al fine di non restare in sospensiva dal lavoro.
Il lavoratore è tenuto ad esibire il Green Pass?
Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Tutte le osservazioni sollevate in tema privacy sono ormai alle spalle da tempo: c’è il placet del Garante e c’è un obbligo ci monitoraggio in capo al datore di lavoro. L’obbligo di Green Pass non è soltanto in capo ai dipendenti, ma a chiunque acceda all’area di lavoro (fattorini, corrieri, fornitori, partner). Per il datore di lavoro v’è dunque una vera funzione di presidio, a salvaguardia del luogo di lavoro e di chi vi opera.
Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
Il testo propone alcuni esempi che chiariscono la questione:
sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).
Gli utenti devono esibire il Green Pass quando entrano in una azienda?
A scanso di equivoci, insomma, il Green Pass è requisito fondamentale per accedere per motivi professionali. Unica eccezione è quella degli utenti che entrano per finalità differenti, ossia per servirsi di prodotti o servizi erogati:
In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare
Cosa succede in assenza di Green Pass?
Il DPCM apre a coloro i quali, incastrati tra le proprie convinzioni e l’imminente obbligo, si stanno affrettando ad avviare il percorso di vaccinazione. Per costoro è prevista la possibilità di esibire una certificazione alternativa che consenta temporaneamente la possibilità di accedere in attesa che il ciclo vaccinale abiliti il Certificato (servono due settimane di attesa dopo l’erogazione della prima dose). Questa apertura andrà probabilmente a scomparire in futuro, ma rappresenta al momento un valido sistema per evitare di sbattere la porta a quanti dimostrano di volersi avviare nella strada indicata dalle istituzioni.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale […].
Le conseguenze per il lavoratore costretto a casa sono chiaramente esplicitate:
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Quando avviene la verifica?
La verifica andrebbe indicativamente effettuata all’ingresso. Qualora venga invitato qualcuno all’uscita dopo la verifica, “il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso“. Aggiunge il testo:
Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
In caso di accesso senza Green Pass valido, anche in assenza di controlli, la responsabilità ricade sul lavoratore, il quale deve pertanto essere il primo controllore della propria situazione:
In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.
La violazione va quindi segnalata al Prefetto competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Qualora il controllo non sia effettuato all’ingresso, andrà comunque portato avanti a campione secondo specifiche modalità:
Laddove l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Il datore di lavoro deve pertanto seguire specifici criteri che assicurano controlli estesi e tali da contemplare l’intera forza lavoro: nessuna connivenza con chi intende trasgredire, insomma, poiché pendono specifiche responsabilità sia in capo al controllato che al controllore.
Chi è colto senza Green Pass va allontanato e non sono previsti paracaduti a questa condizione:
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).
Come avviene la verifica?
La verifica andrà portata avanti anzitutto tramite l’app VerificaC19. Tuttavia sono previste anche altre modalità utili a velocizzare ed efficientare questa procedura nei prossimi mesi:
- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA;
- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta;
- per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.
In nessun caso è possibile conservare i QRCode, che vanno invece esibiti e controllati secondo le modalità previste.