Come noto il Green Pass consta in un QR Code che al suo interno contiene tutte le informazioni necessarie per la verifica del proprio status in relazione alla pandemia da Covid-19. Esibire il Green Pass sarà dunque fondamentale a partire dal 6 agosto per poter accedere a molti ambiti della vita pubblica, ma non sarà l’unico documento che andrà mostrato all’organizzatore/esercente all’ingresso.
Green Pass, come avviene la lettura
La lettura del Green Pass può avvenire soltanto attraverso l’uso dell’app VerificaC19, riferimento unico ufficiale: “applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida” e “mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa“. Tuttavia non è sufficiente. Per poter eseguire una verifica corretta, infatti, occorrerà fare in modo che l’esercente possa verificare che il certificato non solo sia valido, ma che sia anche riferito alla persona che lo esibisce.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
A titolo esemplificativo: il barista presso cui ci si rivolge quotidianamente avrà il dovere di chiedere ogni giorno il Green Pass per poterlo verificare (ogni Certificato Verde, infatti, ha una durata e una scadenza), ma potrà non richiedere un documento poiché già sa con chi ha a che fare. Nel caso in cui sopravvenisse uno sconosciuto, invece, l’esibizione del Green Pass dovrà giocoforza essere accompagnata da un documento identificativo (ad esempio la Carta di Identità).
Chi verifica
Le indicazioni governative precisano altresì quali sono le persone indicate per le verifiche del caso:
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Con ogni probabilità in molti casi si creeranno conflitti di interesse e situazioni spiacevoli che metteranno uno contro l’altro clienti maleducati ed esercenti costretti alla verifica: dovrà essere la civiltà a sopperire a ciò che nessuna norma può regolare, ossia il rispetto altrui e la civile convivenza.