Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole “in via d’urgenza” sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale viene attuato un profondo intervento correttivo sul tema del Green Pass. Dal parere del Garante non solo è possibile leggere il placet dell’Authority al testo in approvazione, ma è possibile carpire anche le novità previste dal testo medesimo.
Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero della salute, siano conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
La novità principale è ovviamente quella al centro della richiesta di approvazione: la possibilità di revocare i Certificati Verdi in caso di positività, evitando così che eventuali delatori possano circolare anche durante una quarantena e trasformando il certificato in un vero e proprio passaporto sanitario che consente o meno l’accesso a locali ed eventi sulla base del proprio status (vaccino – guarigione – tampone) rispetto alla pandemia in corso. La proroga dello stato di emergenza, in discussione in questi minuti nel Consiglio dei Ministri convocato per le ore 17, è un aspetto complementare e fa parte della nuova pianificazione che dovrà traghettare l’Italia da Natale alla Primavera gestendo al meglio la nuova ondata di contagi.
Green Pass, tutte le novità
Molte le novità apportate al Green Pass e già pre-approvate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali:
- viene introdotta la revoca delle certificazioni verdi in caso di sopravvenuto contagio e viene altresì introdotta una procedura di segnalazione che prevede l’informazione del diretto interessato tramite i dati di contatto forniti dalla persona medesima;
- viene introdotta una procedura specifica finalizzata alla sospensione dei green pass rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta: con ogni probabilità il diretto interessato potrà reclamarne la proprietà e la validità, mentre per gli altri il QR Code sarà francobollato come fasullo;
- viene previsto un avviso specifico ai controllori delle certificazioni affinché non abusino dello strumento di verifica in dotazione e utilizzino pertanto la modalità “rafforzata” soltanto nei casi previsti dalla legge;
- “Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate“: quest’ultimo passaggio sembra essere interessante in virtù del fatto che il Garante accetta quindi implicitamente una procedura di consegna che in precedenza aveva negato al legislatore. La formulazione sembra cercare un compromesso tra le esigenze di tutela dei dati personali e la comodità di aziende che vorrebbero organizzarsi in questo modo invece che attraverso i controlli tramite procedura automatizzata;
- scacco agli operatori sanitari in malafede: d’ora innanzi all’atto del rilascio del Green Pass da parte degli operatori sanitari, è prevista la registrazione di informazioni aggiuntive quali l’identificativo dell’operazione, il codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione, la modalità di autenticazione dell’operatore sanitario, il codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato, l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione, data e ora dell’operazione.
Il Garante ha inoltre richiesto alcune precisazioni testuali sull’app VerificaC19 per esplicitare ulteriormente le pratiche che sono consentite ed un aggiornamento al Ministero della Salute circa la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Massima cautela, insomma, ma piena solerzia nel procedere con l’ulteriore sviluppo di un’app del tutto centrale per le strategie di contenimento dei contagi nei mesi a venire.