Il 15 ottobre si avvicina e con esso la discussa entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. La misura ha una duplice finalità: una esplicita e diretta, ossia la salvaguardia dei lavoratori per impedire nuovi focolai e nuove chiusure che l’economia italiana non può più permettersi; una implicita e indiretta, ossia la “moral suasion” dei non vaccinati per spingerli ad un passo di salvaguardia personale e collettiva. Affinché questo passaggio non diventi un ostacolo ai normali flussi di lavoro, e per garantire la piena osservanza delle norme a livello nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di FAQ che illustrano gli aspetti principali dei controlli in azienda.
Green Pass in azienda: le FAQ del Governo
Le FAQ del Governo sono contenute su questa pagina e giungono a compimento anche a seguito del placet del Garante Privacy relativo alle nuove modalità di verifica dei Certificati Verdi. Tali modalità avvengono in azienda alla stregua di quanto già stabilito anche per la Pubblica Amministrazione: la verifica può avvenire tanto ai varchi di ingresso quanto (a campione) quando il personale è già all’interno dei locali di lavoro. Le regole prevedono tuttavia specifiche modalità in entrambi i casi e specifiche responsabilizzazioni in caso di violazione. Il Governo ha voluto però lasciare a tutti piena autonomia organizzativa, affinché ogni realtà possa calare sulle proprie risorse la miglior strategia di verifica. Tali modalità vanno definite dai datori di lavoro ed i lavoratori debbono essere debitamente informati in merito.
La verifica del Green Pass: modalità
Tra le principali novità che intervengono rispetto a quanto prospettato nel recente passato vi sono nuove ed ulteriori modalità di verifica del Green Pass con le quali si va a completare la dotazione standard di app VerificaC19 (già ampiamente nota e sperimentata). In particolare le verifiche potranno avvenire con modalità automatiche tramite:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, […] l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
Eccezioni
Coloro i quali non possono vaccinarsi in virtù di comprovati motivi di salute dovranno dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro attraverso un QR Code apposito che sarà presto rilasciato:
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Apposita eccezione è stata pensata anche per coloro i quali stanno aspettando il rilascio o l’aggiornamento del Green Pass:
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Quest’ultima misura sembra in gran parte pensata per coloro i quali accederanno alla vaccinazione all’ultimo minuto, evitando così in futuro la sequela di tamponi necessari per evitare la sospensione dal lavoro.
Sanzioni
Cosa succede per chi è privo di Green Pass? E cosa può accadere a chi dovesse recarsi sul posto di lavoro senza essere in possesso di regolare certificazione verde?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Qualora un datore di lavoro non abbia regolarmente effettuato i controlli così come da prescrizioni legislative, rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.
Parrucchieri, estetisti, tassisti e altre categorie
Per tutti vale la medesima regola: il Green Pass è obbligatorio per chi eroga il servizio, ma non per chi se ne avvale. Il cliente non può dunque chiedere il Green Pass al lavoratore, né il lavoratore lo dovrà chiedere al cliente. Il datore di lavoro, però, dovrà pretenderlo dai propri dipendenti.
Tutti i lavoratori autonomi che prestano servizi presso un’azienda potranno accedere alla stessa soltanto in presenza di Green Pass valido, anche in anticipo (pur non conservandone copia e mantenendo fermi gli impegni ad un controllo ricorrente):
Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.