Lussemburgo – I bollini SIAE sono sempre più in bilico: in un caso giudiziario destinato a sollevare non poca polvere, e che si avvia ormai alla conclusione in sede europea, la loro legittimità è messa ampiamente in discussione , tanto che c’è chi ormai intravede la loro prossima bocciatura da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Proprio l’avvocato generale della Corte, Verica Trstenjak, nell’udienza che si è tenuta in Lussemburgo pochi giorni fa ha dichiarato che a suo parere le norme nazionali italiane che riguardano l’ imbollinatura di supporti come CD, videocassette e via dicendo, sono state adottate in violazione del diritto comunitario e senza alcuna comunicazione alla Commissione europea.
Tutto nasce nel dicembre 2004 quando su istanza dell’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore del signor Karl Josef Wilhem Schwibbert, legale rappresentante della società KJWS, imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia Cd-ROM privi di contrassegni SIAE , era stata emessa un’ordinanza da parte del Tribunale di Cesena con cui venivano formulate alcune domande indirizzate ai Giudici del Lussemburgo per accertare se il “bollino” previsto dalla legge italiana fosse compatibile con le norme comunitarie in tema di concorrenza e regole tecniche.
La difesa di Schwibbert aveva denunciato come le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE avessero introdotto vere e proprie “regole tecniche” nell’ordinamento italiano, in contrasto con quanto previsto da una direttiva comunitaria (la direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983), che impone ad ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica di procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee. Poiché la notifica era mancata, occorreva stabilire se il bollino SIAE potesse o meno essere considerato una regola tecnica .
E sembra proprio pensarla così Trstenjak, secondo cui non è accettabile l’argomento del Governo italiano secondo cui il contrassegno SIAE non sarebbe equiparabile a una marchiatura in base a regole tecniche in quanto identificherebbe essenzialmente le caratteristiche dell’opera intellettuale riprodotta e, quindi, del corpus mysticum , senza caratterizzare il corpus mecchanicum , ovvero il supporto. Pertanto, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 98/34, secondo cui gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica , la Repubblica italiana avrebbe dovuto comunicare l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, tanto più che la normativa attuale prevede gravi sanzioni (di natura penale) per chi non apponga i “bollini” ai supporti.
Secondo l’Avvocato generale, dunque, “le autorità italiane non possono perseguire il sig. Schwibbert per non aver adempiuto l’obbligo di apposizione del contrassegno” e non possano quindi sanzionare l’azienda.
Nelle sue conclusioni , Trstenjak spiega anche che “non essendo stato comunicato dalla Repubblica italiana alla Commissione l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, le autorità italiane non potrebbero perseguire il sig. Schwibbert per non aver adempiuto tale obbligo”.
Per una decisione finale si dovrà attendere ancora qualche mese , quando verrà emessa una sentenza che, oltre ad anticipare l’innocenza del signor Schwibbert, potrebbe affermare i principi suggeriti dall’Avvocato generale e, quindi, comportare che la SIAE perda gli introiti derivanti dall’apposizione del contrassegno .