Chi è dovuto ricorrere almeno una volta nella vita alle cure dentistiche sa bene che ad attenderlo in studio saranno in primis riviste e musica d’ambiente in filodiffusione. Probabilmente un modo per creare un’atmosfera rilassata prima del temibile incontro con il trapano. Decisamente meno rilassata la Società Consortile dei Fonografici (SCF), che in più di un’occasione aveva preteso dai dentisti del Belpaese il pagamento dei diritti per la diffusione di musica in sala d’aspetto .
Era il 2005 . La SCF – che gestisce la raccolta e la distribuzione dei diritti per conto dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori – aveva così motivato la decisione di denunciare i dentisti italiani: secondo la legge sul diritto d’autore “per diffondere legittimamente musica registrata in pubblico, anche senza scopo di lucro, occorre ottenere l’autorizzazione da tutte le parti che contribuiscono alla creazione del prodotto musicale, quindi gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori fonografici”.
Ma un dentista di Milano aveva in seguito protestato, chiedendo formalmente l’intervento della giustizia europea. Una richiesta recentemente disattesa da un giudice milanese, che ha stabilito come il professionista che diffonde musica nello studio per intrattenere i clienti debba ricompensare i fonografici corrispondendo il dovuto alla SCF. Una sentenza che sarebbe avvalorata dalla giurisprudenza sia italiana che europea.
Nella fattispecie, la sentenza C-306/05 della Corte di Giustizia del Vecchio Continente stabilisce che devono essere autorizzate non solo le trasmissioni di musica in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma “tutti gli atti di comunicazione con i quali l’opera viene resa accessibile al pubblico”; quindi “il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è senza incidenza”.
Come poi sottolineato dal giudice milanese, la stessa normativa italiana (articolo 73 della legge sul diritto d’autore) riconosce il diritto al pagamento “in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi”. Per quanto concerne l’entità effettiva del pagamento, il Tribunale di Milano ha rimandato la decisione ad altra sezione, stabilendo tuttavia che questa debba essere misurata in base ai soli giorni d’apertura degli studi .
Mauro Vecchio