Con gli artt. 18 e ss. del D.l. n. 83/2012 (Decreto sviluppo 2012) è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale, ente preposto agli obiettivi dell’ Agenda digitale italiana , in base agli indirizzi di intervento elaborati dalla Cabina di regia di cui all’art. 47 del D.l. n. 5/2012 .
Per espressa previsione dell’ articolo 20 del Decreto sviluppo, sono affidate alla costituenda Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, ossia funzioni di consulenza e proposta, di emanazione di regole, standard e guide tecniche, di vigilanza e controllo sul rispetto di norme, di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento, di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, nonché pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali, superiori ad una determinata soglia, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. In tal modo, il citato Decreto legge ha apportato implicitamente modifiche anche a molti articoli del Codice dell’Amministrazione Digitale che attribuivano determinate funzioni a DigitPA, in considerazione della circostanza che, in base a quanto stabilito dall’art. 22, dalla data di entrata in vigore del citato Decreto, DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione sono soppressi .
In particolare, la nuova Agenzia per l’Italia Digitale:
a) contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica, anche mediante l’accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);Preme sottolineare che la nuova Agenzia per l’Italia Digitale sembra solo l’ultimo espediente di un Legislatore che pare voler dissimulare la perdurante assenza di investimenti in tecnologie digitali nel Paese, mediante la creazione di organismi ed enti sempre nuovi e preposti al coordinamento di future iniziative in materia.
b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione Europea;
c) assicura l’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell’amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del Codice dell’amministrazione digitale;
e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l’accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative; g) effettua il monitoraggio dell’attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell’efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi.
Non può non ricordarsi, infatti, l’avvicendarsi nel corso degli anni dell’ AIPA (Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione), del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione), di DigitPA e, infine, della neonata Agenzia per l’Italia Digitale.
Peraltro, questo tourbillon di soggetti, preposti sostanzialmente allo svolgimento delle medesime funzioni (che, tuttavia, si sarebbero potute ampliare nel corso degli anni ed essere conferite alla stessa Autorità, senza necessariamente sopprimere enti e crearne di nuovi), appare ancora più incomprensibile se si considera che sono oggetto di trasferimento non solo le funzioni che erano state assegnate a DigitPA, ma anche tutto il personale di ruolo, nonché le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi (art. 22, co. 3, D.l. n. 83/2012), senza che siano stanziati nuovi fondi per l’attuazione dei nuovi obiettivi (art. 22, co. 8 del Decreto).
Dott.ssa Sarah Ungaro
Digital & Law Department – Studio Legale Lisi