Punto Informatico ha già dato conto della modifica in tema di proprietà intellettuale varata con il decreto sviluppo evidenziando le modifiche che riguardano la responsabilità amministrativa delle imprese (impropriamente denominata responsabilità penale delle imprese) in ordine ai reati compiuti in materia di proprietà intellettuale e industriale.
Le aggiunte al decreto legislativo n.231 del 2001 (anche in tema di diritto d’autore previsti agli articoli 171bis e 171ter della legge n. 633 del 1941) attribuiscono una responsabilità amministrativa specifica a persona giuridica pubblica o privata qualora i reati siano stati commessi nell’interesse o vantaggio del medesimo anche da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o anche unità organizzative autonome, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, gestione e controllo. D’ora in avanti una società potrà essere condannata – oltre che in sede civile con le sanzioni del risarcimento del danno e dell’inibitoria – anche in sede penale anche se con sanzioni amministrative fino a circa 775.000 euro, e interdittive: per esempio con la sospensione dell’autorizzazione o il divieto di pubblicizzare i prodotti fino a un anno.
Quello che ancora non è emerso sono le gravi conseguenze sul mondo della registrazione dei marchi ed ancor più sul mondo dei nomi a dominio.
Vediamo perché.
Il Decreto , all’art 15, rubricato “Tutela penale dei segni distintivi” modifica l’ art 473 del codice penale che recita ora così ” Art. 473. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 “.
Cosa significa questa disposizione? Significa che chi registrerà un marchio (o, come vedremo un nome di dominio) o lo userà “potendo conoscere” dell’esistenza del titolo precedente che, si badi bene potrebbe essere solo “simile” e non identico ad uno già esistente, diventerà automaticamente un “contraffattore” e rischierà sino a tre anni di reclusione.
La circostanza che le banche dati sui marchi, così come quelle dei domini, siano pubbliche e facilmente accessibili da Internet realizzerà di fatto una situazione nella quale colui che registra un marchio o un nome a dominio non potrà dire di “non sapere” che ci sono segni simili precedenti comportando così l’automatica punibilità del distratto registratore .
L’intero meccanismo dei marchi e dei nomi di dominio è destinato ad entrare in crisi a seguito dell’approvazione di questa norma.
Chi registrerà un marchio qualsiasi sarà esposto di per sé ad una possibile responsabilità penale.
Va ricordato infatti che l’ufficio italiano brevetti e marchi non opera alcuna ricerca obbligatoria sui marchi preesistenti e che i marchi possono essere oltreché identici anche simili (la stessa cosa avviene peraltro anche per la registrazione dei nomi a dominio), questo significa che nessuno si azzarderà più a registrare un marchio se non dopo costose ricerche che verranno effettuate (nella latitanza delle istituzioni pubbliche) da soggetti privati e non pubblici, con rilevanti possibilità di errore.
Questa misura anziché favorire lo sviluppo probabilmente lo deprimerà: chi è convinto di poter registrare idee e segni distintivi ma non avrà i soldi per “prevenire” le conseguenze di un errore sulla registrazione o sull’uso molto probabilmente rinuncerà a far valere la propria creatività per evitare guai.
Ma il decreto sviluppo probabilmente avrà un impatto “impressionante” sul sistema dei nomi a dominio.
Nel codice della proprietà industriale infatti il nome a dominio viene equiparato, a livello legislativo, agli altri segni distintivi, godendo quindi della medesima tutela giuridica.
L’articolo 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede, infatti, che:
1) È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni .
2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi .
Quindi chi registrerà o userà un nome di dominio simile o identico ad uno già esistente rischierà sino a tre anni di carcere e qui non stiamo parlando di segni famosi che sono in qualche modo conoscibili o riconoscibili, ma di tutti i marchi e i domini esistenti nel nostro paese nonché le modificazioni grafiche ( per esempio una lettera dell’alfabeto) che rendono simile una parola all’altra.
Non solo.
La misura è destinata a cambiare anche tutto il sistema di registrazione dei nomi a dominio così come l’eventuale contestazione che può derivare da una registrazione che si assume essere illecita, infatti si presuppone che chi dovrà registrare nomi di dominio dovrà stare ben attento a cosa fa da ora in poi, anche questo soggetto è infatti, a maggior ragione, in grado di “conoscere” l’esistenza di nomi di dominio precedenti o di marchi registrati e di poter eventualmente “negare” la registrazione a pena, si presume, di una possibile contestazione di concorso in contraffazione.
Anche il sistema di risoluzione delle controversie sui nomi a dominio gestito dalla Registration Authority Italiana sembrerebbe destinato ad essere fortemente depotenziato dalla disciplina in esame.
Infatti la semplice presentazione di una denuncia-querela per contraffazione nei confronti di chi lo ha comunque registrato “potendo sapere” con una semplice consultazione delle banche dati dell’esistenza di un nome di dominio simile, sarà sufficiente a determinare la pendenza di un procedimento penale e l’interruzione di qualsiasi strumento amministrativo a tutela anche del registrante in buona fede, potendo oltretutto il denunciante avvalersi in via urgente dello strumento del sequestro preventivo.
E facile immaginare quale uso potranno fare le grandi major di questo strumento e quali risultati potrà avere questa novità normativa sul cittadino “creativo” ma non particolarmente avvezzo ai tribunali.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito
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