L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha terminato la propria istruttoria ed ha sancito la colpevolezza di Iliad Italia in relazione alle informazioni fornite per i propri servizi mobile. Secondo quanto spiegato dall’authority Antitrust, infatti, la formulazione delle offerte è da considerarsi “ingannevole” e lacunosa di informazioni essenziali per la corretta comprensione del servizio erogato:
L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.
Iliad: omissioni e carenze informative
Dopo un inizio con il botto grazie alla politica applicata sui prezzi bassi delle offerte, per Iliad è iniziato un periodo travagliato che approda oggi alla sanzione antitrust, ma che in precedenza passava già per i dubbi espressi nei confronti della campagna pubblicitaria legata all’offerta per l’ultrabroadband.
La sanzione è pari a 1,2 milioni di euro ed è legata a due elementi distinti:
- Le comunicazioni promozionali sono risultate “non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete“;
- “l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo ad indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB“.
Omissioni e carenze informative: è questa la colpa ravvisata. Gli elementi dell’istruttoria sono riportati nel testo del provvedimento (pdf), nel quale si impone inoltre al gruppo di intraprendere e comunicare entro 90 giorni specifici interventi correttivi.