Roma – Con una interpretazione decisamente letterale delle attuali normative sulla privacy, l’ufficio del Garante nella sua newsletter ha specificato che inserire banner con pubblicità politiche all’interno di email o newsletter può costituire un illecito.
“I banner contenenti propaganda elettorale – spiega il Garante – possono essere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamente con lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamente informato quest’ultimo che i dati personali che ha comunicato per ricevere la newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico elettorale on line”.
Sono in realtà molte le newsletter che sono state sottoscritte da milioni di utenti italiani che hanno accettato di ricevere pubblicità all’interno dei messaggi. Ma sono molte di meno quelle che, nella policy di sottoscrizione, hanno richiesto agli abbonati di specificare l’accettazione di una pubblicità politica .
La pubblicazione di questo parere non è casuale. Nei giorni scorsi, infatti, concessionarie di pubblicità e altre aziende del settore, dopo aver ricevuto segnalazioni di utenti, avevano interpellato l’Autorità garante per capire come meglio agire.
“Ribadendo la necessità di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati, come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale – si legge nella newsletter – l’Autorità ha richiamato le società al rispetto della normativa sulla privacy con particolare riferimento al caso in cui talune società abbiano raccolto un consenso per finalità commerciali e pubblicitarie e si siano interrogate sulla possibilità di avvalersi di tale consenso per scopi di propaganda politico-elettorale. L’inserimento di tali messaggi di propaganda nelle newsletter richieste, spesso solo per campi di attività molto specifici (hobby, musica, teatro ecc.) da soggetti ai quali è stata fornita un’informativa nella quale sia assente qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale, è in contrasto con le particolari garanzie che il Codice prevede in tema di posta elettronica e che derivano dalla normativa comunitaria”.
Si tratta di una posizione che potrebbe dunque mettere in difficoltà numerosi operatori. Il Garante ha spiegato che queste norme non sono valide per la propaganda cartacea “basata sull’utilizzo di registri ed elenchi pubblici accessibili a chiunque”.
La differenza sta nel fatto che l’ indirizzo di posta elettronica viene specificamente tutelato e non può essere considerato pubblico né può essere utilizzato per il solo fatto di trovarsi in rete. “Né – specifica il Garante – gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicità sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita”.
La via d’uscita, evidentemente, è chiedere agli utenti iscritti alle newsletter un nuovo consenso. Lo spiega anche il Garante, affermando che, dopo averli adeguatamente informati, i gestori possono richiedere “una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale”.