In un documento di tre pagine diramato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la risposta negativa al quesito posto dai vertici di Confindustria sulla necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva – generalmente rilasciata alle Agenzie per il Lavoro ai fini dell’ espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale – da parte di quei siti web specializzati nel cosiddetto crowdsourcing .
Nell’istanza di interpello avanzata da Confindustria, l’applicabilità dell’art.4 del D.Lgs. 276/2003 (attuazione Legge Biagi) per sottoporre quelle società operative nel crowdsourcing online ai meccanismi dell’autorizzazione preventiva generalmente prevista per le varie Agenzie del Lavoro sul territorio italiano . Nel parere espresso dalla Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, le agenzie digitali non hanno lo stesso obbligo di autorizzazione di quelle fisiche.
Identificato come “un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance ” il crowdsourcing è stato inoltre separato dall’outsourcing che invece affida le stesse attività di progettazione e realizzazione a soggetti specifici .
Punto cruciale del ragionamento offerto dal Ministero a Confindustria, “le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita o l’appalto”. Certamente una forma di recruiting su Internet, il crowdsourcing non viene però considerato alla stregua di una vera e propria agenzia .
Le stesse piattaforme per il reclutamento in modalità crowdsourcing non risultano nemmeno soggetti all’autorizzazione prevista dall’art. 6 dello stesso D.Lgs. 276/2003 con riferimento specifico all’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti Internet.
Nella visione del Ministero, l’autorizzazione sarà invece richiesta quando il crowdsourcing “involga la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c. Infatti da questa tipologia di contratti può derivare un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione”.
Mauro Vecchio