Anche l’SMS è un veicolo pubblicitario e chi lo utilizza in modo improprio o ingannevole deve essere punito, esattamente come per gli spot televisivi, i cartelloni affissi nelle città e i volantini nella cassetta postale. Ne sanno qualcosa Zed Italia e TIM , colpite la scorsa settimana da due differenti provvedimenti che hanno in comune l’incriminazione del “messaggino pubblicitario”. Che deve sempre essere utilizzato nel rispetto della legge e degli utenti.
Il primo è un caso di pubblicità ingannevole, individuato dall’ Antitrust su alcuni messaggi pubblicitari inviati via SMS ad alcuni utenti. Tali messaggi sembravano inizialmente mirati a regalare a chi li aveva ricevuti un logo o suoneria, mentre effettivamente costringevano il destinatario a sottoscrivere un servizio in abbonamento. Regali “condizionati”, dunque, che in realtà nascondevano l’adesione ad un servizio di suonerie per cellulari, da effettuare telefonando a numerazioni a sovrapprezzo (48228, 48288 e 48498).
Il Garante della Concorrenza e del Mercato, rilevando il profilo di ingannevolezza, ha così condannato la società Zed Italia S.r.l. – che aveva spedito gli SMS – al pagamento di una sanzione di 24.100 euro.
Il caso che ha coinvolto TIM è invece una fattispecie di SPAM via SMS: un utente dell’operatore, rappresentato dall’avvocato Angelo Pisani – presidente di NoiConsumatori – ha chiesto un risarcimento danni per aver ricevuto SMS pubblicitari non richiesti e non desiderati. E il giudice di pace Immacolata Cataldo ha stabilito che l’operatore dovrà corrispondere all’utente la somma di 700 euro a titolo di risarcimento danni.
“Questa condanna – ha dichiarato l’avvocato Pisani – equivale a un riconoscimento giuridico del danno da spamming : il giudice infatti ritiene che l’azienda abbia violato il diritto alla riservatezza del cliente, e che l’invio continuo di SMS abbia inciso in maniera negativa sulle normali attività quotidiane dell’abbonato provocandogli uno stato di malessere diffuso”.
Dario Bonacina