Roma – Spam a destra e a sinistra; di sotto e pure di sopra. Se metto l’antispam – e come se non bastasse tutto il resto dei marchingegni di sicurezza in senso lato – bisogna pure guardare se nella lista nera c’è finito qualcosa di buono; “accidenti….ha detto che mi mandava quella mail, ma non arriva mai. Perchè?”?
Comunque, il fatto è che esiste lo spammer consapevole (quello che lo fa con dolo, premeditazione, per mestiere, insomma) e quello +/- inconsapevole che, magari, si interroga pure sulla legittimità del suo operato e si risponde: “Ho mandato solo una mail, col mio nome, i dati dell’azienda, indicando la possibilità di essere cancellati dalla lista. Insomma, sono a posto.”
Sicuro?
Io, infatti, la (legge la) vedo così:
Art. 9 d. lgs. 70/2003:
“1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni”.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.
L’art. 10 del d. lgs. 185/1999, prevede, poi: “Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.
1. L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.”
L’art. 13 della direttiva 2002/58/CE, prevede, infine che:
“1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.”
Dunque, le comunicazioni commerciali non sollecitate, nella fattispecie, sono le mail che ci arrivano normalmente con una qualche offerta commerciale ( “compra qua” , “vedi qui” , “vai di là” , etc..) e senza averle mai richieste; inviatici sull’indimostrato presupposto che siccome abbiamo un indirizzo e-mail “pubblico” chiunque ce lo può intasare. Ragionando così, poi, si finisce per legittimare anche le molestie telefoniche: “Il tuo numero è sull’elenco, perché non ti posso chiamare?” . D’accordo, ma quante telefonate devo sopportare prima di potermi cominciare a lamentare?
Soprattutto alla luce delle ultime disposizioni citate, allora, pare legittimo dubitare della legittimità di tali comunicazioni; ma, invece di affannarci (soli o insieme…) con l’antispam, si potrebbe, allora, fare qualcos’altro? Almeno si potrebbe inserire una “firma” nella risposta alle mail commerciali non sollecitate, inserendoci le norme sopra indicate; se non altro, potrebbe essere una scusa per cominciare a riflettere…
Se non interpreto male la licenza CCPL e la semplice regola “some rights reserved”, fatta propria da p.i., per quel che mi riguarda si può, all’uopo, fare un bel copia&incolla di quanto sopra: è un testo di legge e si può copiare (art. 5 della legge 633/41, sul diritto d’autore)!
Anzi lo si deve copiare, così lo si diffonde…
avv. Andrea Buti
StudioButi.it
di A.B. vedi anche:
Diritto e zombie, una storiella curiosa
Senza bollino SIAE vietato il possesso?