Sabato 9 febbraio entra in vigore la contestata modifica alla legge sul diritto d’autore che permette la pubblicazione su internet di “immagini e musiche degradate per usi didatti e scientifici”. Si tratta della prima norma in Italia ad autorizzare la pubblicazione online di intere opere coperte da copyright , ma anche la prima a stabilire limiti qualitativi alla diffusione sul web. Un successivo decreto ministeriale dovrà, infine, indicare i confini per gli usi didattici e scientifici.
Insomma: una norma con qualche liberalizzazione e molti paletti. Ma vediamola nel dettaglio. Questo il testo del nuovo comma 1 bis (art. 70) in vigore da sabato:
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (…) sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Le ambiguità del testo saltano subito all’occhio. Si parla di “musiche”, senza citare la parte letteraria: sono escluse quindi le trasmissioni radiofoniche e, secondo alcune interpretazioni, addirittura anche le canzoni (il fatto che il comma non liberalizzi le opere testuali rafforza quest’idea). Si parla di “immagini”, termine che include le fotografie ma, stando al resto della legge, escluderebbe i video . Si parla di “degrado”, senza dare alcuna definizione o riferimento in proposito. Si parla di “usi didattici o scientifici”: termini presenti in più punti nella legge sul diritto d’autore ma dei quali manca una definizione univoca. Mancano, infine, i limiti di utilizzo che verranno istituiti per decreto dal prossimo ministro della cultura.
Allo stato attuale, perciò, si ha per le mani una norma che si presta alle più diverse interpretazioni ed è quindi difficile e pericolosa da applicare.
In attesa del decreto ministeriale che potrebbe cambiare lo stato delle cose, si è scatenato un putiferio in rete. Da un lato c’è chi afferma che gli mp3 e le immagini jpg , essendo formati compressi, sono per loro stessa natura degradati e quindi liberamente scambiabili. Dall’altro chi afferma che il degrado sarà stimato in base agli standard della rete (e sarà quindi ancora maggiore), visto che il testo si riferisce specificamente all’uso su internet. Altri ancora propongono stime differenti. Molte perplessità anche sul cosa siano gli “usi didattici e scientifici” e su quali saranno i limiti a riguardo imposti dal futuro decreto: non ci sono, infatti, precedenti univoci in questo senso.
Insomma: una legge animata da buoni propositi ma che rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang per il mondo della Rete, perché nessuno può sapere come verrà applicata.
Solo pochi giorni fa, intanto, il giurista Andrea Monti in un’ intervista a Repubblica.it aveva acceso le speranze di molti navigatori e blogger nazionali; secondo Monti, a causa di un errore, la nuova legge liberalizzerebbe lo scambio peer to peer di materiale coperto da copyright. Immediate le repliche critiche , tra le quali quella del noto giurista informatico Guido Scorza che parlava di “un’iperbole difficilmente sostenibile”. Enzo Mazza, presidente FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana), intanto, cassava ogni speranza sul nascere affermando : “la legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti: per uso didattico si intenderanno solo i siti che si occupano ufficialmente di didattica, quindi istituzioni accademiche. Nemmeno i siti personali di professori “. Un’affermazione che ha lasciato interdetti in molti, poiché, se interpretata letteralmente, prefigurerebbe la conoscenza anticipata da parte dell’industria musicale di un decreto di esclusiva competenza del Ministero , il quale dovrebbe emanarlo tutelando gli interessi di tutti i cittadini: non solo quelli delle major.
Ma qual è la genesi di questa nuova norma? E perché è nata con un testo così approssimativo? Facciamo un passo indietro. Il nuovo comma, approvato nel dicembre 2007 su proposta della Commissione Cultura di Pietro Folena , nasce dalla pressione esercitata dal web e dalla comunità di Wikipedia a seguito della nota vicenda sulla ” libertà di panorama ” (ovvero l’impossibilità di riprodurre liberamente sul web monumenti e palazzi). La prima versione del testo, infatti, parlava esplicitamente di liberalizzare gli usi “didattici ed enciclopedici ” sul web: ciò di cui si occupa Wikipedia, insomma. In seguito alla discussione, si è poi deciso di modificare il testo in un più generico “usi scientifici”.
Non solo: la norma è stata inserita quasi di straforo all’interno di un disegno di legge che prevedeva alcune modifiche allo status della SIAE , modifiche molto importanti ed utili per le corporazioni coinvolte e quindi urgenti da approvare.
Si tratta, insomma, di una norma animata da intenti innovativi ma scritta ed approvata in grande fretta e avendo in mente un singolo problema, quello di Wikipedia (problema, a quanto pare, nemmeno risolto ). Difficile e pericoloso applicarla ora all’intero Web, oltrettutto in mancanza del decreto attuativo che indicherà i limiti alla libertà di diffusione.
La situazione governativa italiana non lascia presagire tempi brevi per l’emanazione del decreto, né si può intuire a priori quali saranno le direzioni politiche che lo ispireranno a seguito delle prossime elezioni. Intanto, in attesa di novità, l’estrema cautela sulla pubblicazione online di materiale coperto da copyright resta d’obbligo.
Luca Spinelli
Genova – Sul nuovo Comma 1 bis si è detto di tutto, ma è presto per gridare al miracolo come alcuni stanno facendo in questo giorni.
Non tanto per le nuove libertà che più o meno concederebbe, piuttosto perché mancando sia la definizione di ” degradazione ” sia quella di ” uso didattico e scientifico “, si ha per le mani quello che Gaber chiamerebbe un gabbiano ipotetico, col quale si rischia di schiantarsi contro dei comignoli in cemento armato. Il solo fatto che l’industria discografica abbia plaudito al nuovo comma è un segno sintomatico.
Secondo Andrea Monti, intervistato da Alessandro Longo su Repubblica.it, il nuovo testo permetterebbe addirittura lo scambio peer to peer di mp3 coperti da diritto d’autore, purché “degradati” e con scopo “didattico o scientifico”. Monti giustifica ciò dicendo 1. che la divulgazione didattica è un diritto costituzionale e perciò chiunque può praticarla; 2. che gli mp3 sono per loro natura degradati e perciò liberamente scambiabili. Che la didattica sia un diritto di tutti è palese, ma la legge afferma anche chiaramente che con un successivo decreto saranno stabiliti dei precisi limiti (non sul “chi la fa”, ma eventualmente sul “come” e sul “cosa è”). Non solo, la segreteria del capo dello stato interpellato sulla vicenda, non ha ravvisato problemi di costituzionalità (poi c’è sempre la Corte Costituzionale…). Anche su cosa sia la “degradazione” ci sono varie opinioni, quella di Monti è una delle tante, e comunque doverla verificare in tribunale non sarebbe troppo piacevole.
Perciò ogni annuncio dato prima d’avere una definizione precisa della situazione è velleitario, soprattutto perché rischia d’ istigare a commettere illeciti che possono ancora tranquillamente essere valutati come tali: se una qualsiasi azienda ci denunciasse per violazione del diritto d’autore, ha tre gradi di giudizio per dimostrare che abbiamo torto, una vasta giurisprudenza a favore, e un nutrito numero di colossi economici alle spalle. Qualcosa di molto simile al peggiore girone di Dante.
Non solo: annunciare con clamore fatti dubbi è un sostanzialmente un errore, poiché ora tutte le corporazioni interessate saranno (anche comprensibilmente) sul chi vive, e faranno pressioni sul ministero affinché il decreto attuativo contenga una definizione eccessivamente restrittiva della legge. Perdendo anche quegli aspetti innovativi che si prospettavano. Se poi, come afferma il presidente FIMI Enzo Mazza nell’intervista a Repubblica, “la legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti”, siamo davvero a cavallo (pure in Zambia sarebbe stata imposta un’immediata smentita, e sarebbe scoppiato un caso mediatico. Ma siamo in Italia).
Altra questione: come si farà a circoscrivere la diffusione delle musiche e delle immagini degradate al solo ambito didattico e scientifico? Non esiste un’internet per scienziati. Che nel decreto attuativo si finirà per parlare di sistemi DRM , abbonamenti, o cose simili? Tutto è possibile, anche perché non sappiamo quale ministro eleggerà il prossimo governo e quali saranno i suoi orientamenti politici.
Quindi, prima di cominciare a diffondere discografie “degradate” di Vasco Rossi, Jovanotti e compagnia bella mossi da alti scopi “scientifici” è meglio rifletterci almeno un paio di volte. Vero è che la terminologia utilizzata nel comma 1 bis è molto più vicina a quella di una canzone di Tricarico che a quella di una legge dello stato italiano, e si presta alle più esotiche interpretazioni (sia estremamente aperte, sia, pure, sostanzialmente invariate). Ma il problema è proprio questo, e non va sottovalutato.