Il Garante per la privacy ha deciso che i netizen italiani potranno decidere in maniera libera e consapevole se concedere o meno l’utilizzo delle informazioni raccolte sui siti visitati al fine di ricevere pubblicità mirata.
Il Garante aveva aperto una consultazione sul tema già a fine 2012 : chiedeva pareri agli operatori online e alle principali associazioni a tutela dei consumatori riguardo alla necessità e alle modalità dell’obbligo ad informare gli utenti sulle attività di tracciamento adottate dai siti.
Si trattava, peraltro, delle ottemperanze italiane della direttiva europea 2009/136 che affronta le questioni di attività legate alla privacy online degli utenti : una questione delicata e per cui occorre trovare il massimo equilibrio.
La raccolta dei dati personali degli utenti, infatti, è una merce importante per le aziende, ed il mezzo attraverso il quale queste possono ritagliare i propri servizi sui bisogni degli utenti, ma anche meglio indirizzare la propria pubblicità.
Si tratta, dunque, di un’importante risorsa per le aziende, ma che rischia di spaventare gli utenti tenendoli lontani.
Mentre negli Stati Uniti ci si è mossi inizialmente con uno strumento di soft law che si basa sulla volontà delle parti di seguirlo, con le linee guida redatte dall’autorità californiana per regolare il comportamento dei siti Internet rispetto alla privacy degli utenti che li visitano, nel Vecchio Continente Bruxelles con la direttiva 2009/136 ha chiesto ai Governi nazionali di predisporre specifici sistemi per evitare il tracciamento.
Proprio seguendo queste indicazioni, con il provvedimento generale ora divulgato, il Garante per la Privacy italiano ha dunque stabilito la procedura semplificata che deve essere messa a disposizione degli utenti per decidere della sorte dei dati a loro legati raccolti dai siti attraverso i cookie.
Claudio Tamburrino