Italia, gli strumenti della dottrina Sarkozy

Italia, gli strumenti della dottrina Sarkozy

di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Se il nostro paese volesse introdurre avvertimenti e disconnessioni a presidio del diritto d'autore, i dispositivi normativi sarebbero già rodati. Basterebbe un piccolo maquillage
di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Se il nostro paese volesse introdurre avvertimenti e disconnessioni a presidio del diritto d'autore, i dispositivi normativi sarebbero già rodati. Basterebbe un piccolo maquillage

Dunque quella che è divenuta famosa come la dottrina Sarkozy , in tema di perseguimento delle violazioni della legge sul diritto d’autore, sembra avere avuto provvisoriamente la meglio in Francia con tutte le conseguenze che sono state ampiamente dibattute anche dalle colonne di Punto Informatico , tra le quali si segnalano senz’altro la creazione della neonata autorità Hadopi e la potenziale disconnessione del reo che si rende responsabile di più violazioni della legge sul diritto d’autore. Ma in Italia allo stato attuale della normativa sarebbe concepibile una applicazione generalizzata dei principi contenuti nelle norme espressione della dottrina Sarkozy e, in caso contrario, sarebbe così difficile introdurre una normativa del genere?.

La risposta, analizzando alcune tendenze e la trasformazione di alcuni principi normativi di questi ultimi anni, è che non sia molto difficile, purtroppo, ipotizzare modifiche normative tali da permettere l’introduzione di regole stringenti per la tutela del diritto d’autore. Al di là infatti dei richiami – se vogliamo, per alcuni aspetti pilateschi – dell’Unione Europea e dei generici richiami alla libertà del singolo ovvero a profili di tutela della privacy difficilmente ipotizzabili nell’ambito di processi penali o amministrativi sanzionatori e che certo non hanno la capacità di influenzare di un millimetro il legislatore, bisogna analizzare approfonditamente se vi sia lo spazio per l’introduzione di queste norme e per un’eventuale opposizione a tale introduzione.

Innanzitutto, un dato di fatto normativo: oggi non è possibile in Italia procedere alla disconnessione di un soggetto collegato alla rete senza un provvedimento di un magistrato (ed anche in quel caso ci sono dubbi che ciò possa accadere) che sia stato “tracciato” come soggetto che scarica o carica musica o film da Internet violando la legge sul diritto d’autore.

A maggior ragione il principio del notice and take down , ovvero l’avvertimento da parte del titolare del diritto al provider ed al soggetto che scarica e che si colloca nella fase precedente la disconnessione, che pure ha avuto fortuna nei paesi anglosassoni, non appare azionabile direttamente in Italia dai soggetti lesi. Nonostante questa ovvietà normativa molti provider italiani ricevono comunicazioni da parte delle Associazioni dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale (molto spesso si tratta delle associazioni statunitensi RIAA e MPAA) che li invitano a disconnettere (o a porre in essere azioni a tutela) gli utenti che si macchiano di downloading o, peggio, di uploading di opere protette dal diritto d’autore.

E che cosa fanno i provider?
Di solito girano il tutto all’Autorità giudiziaria che dovrà poi decidere cosa fare. Dobbiamo infatti ricordare che il monopolio della giustizia è compito della Autorità preposte, almeno nel nostro Paese, e che in genere non è ammissibile farsi giustizia da sé. Anche perché, sia detto per inciso, un soggetto privato che (autonomamente o su sollecitazione delle Associazioni) decida di avvertire un altro soggetto del fatto che sta commettendo un reato potrebbe facilmente incorrere nella disciplina relativa al favoreggiamento personale. Va infatti ricordato che dopo il Decreto Urbani, come più volte ricordato, l’uploading di opere protette dal diritto d’autore (anche per scopi personali) configura un reato. Il diritto penale è quindi un elemento di cui avere paura ma che consente anche al cittadino di avere un sistema di garanzie certo che non dovrebbe prevedere abusi.

E quando si parla di autorità giudiziaria ordinaria si fa riferimento a tutte le garanzie che il nostro ordinamento mette a disposizione del cittadino, prima fra tutti quella secondo la quale un soggetto terzo ed imparziale decida in posizione di assoluta autonomia del destino del singolo cittadino. Questo sistema appare però ai titolari dei diritti, al Governo francese, e a quanto si sente dire forse anche al legislatore Italiano, troppo “lento” ed inefficiente rispetto alla velocità dei dowloading.

Cosa fare allora?
Pensare un sistema amministrativo, eventualmente supervisionato dalle forze di polizia, che consenta di agire tempestivamente diluendo, in qualche misura, (o semplicemente rendendole inutili, vista la velocità del ricorso) le garanzie giurisdizionali.
Sembra un ipotesi remota ma non lo è.

Infatti l’analisi di ciò che sta accadendo in Francia e delle recenti norme italiane che riguardano anche Internet e i diritti dei cittadini introdotte per decreto legge (valga per tutti il Decreto Urbani, ma anche le norme sul cyberstalking o quelle sulla videosorveglianza) ci dicono quale sia l’orientamento in tema di repressione di reati, legati a Internet, che stanno destando un certo interesse nella collettività.

In particolare quello che desta una certa inquietudine in questi ultimi giorni è la potenziale applicazione ai downloader di qualcosa che è denominato “ammonimento” (che si applica per il momento solo allo stalking) e che nel nostro diritto amministrativo-penale non era ancora apparso fino a qualche mese fa, quando è entrato in vigore il decreto sicurezza. In pratica l’ammonimento consiste nell’avvertimento che il questore fa al soggetto ritenuto potenzialmente pericoloso dall’astenersi dal compiere (nel caso dello stalking) atti persecutori nei confronti di un terzo.

Questa misura, che non rientra tipicamente tra quelle previste dalle cosiddette misure di prevenzione (quelle norme di polizia che si applicano a soggetti ritenuti socialmente pericolosi) e che ha destato molte perplessità perché alcuni avrebbero preferito almeno un atto del Magistrato (fosse anche un Pubblico Ministero), si potrebbe prestare benissimo alla bisogna della violazione del diritto d’autore, perché potrebbe essere introdotta senza particolari clamori e, soprattutto, senza le garanzie previste dalla legge in occasione di un processo penale.

Niente di più semplice quindi di applicare per decreto legge l’Ammonimento anche a chi scarica musica o film: il gioco sarebbe fatto!

Esiste una Hadopi Italiana?
Qualcuno potrà obiettare che non esista nel nostro paese un organismo simile all’Hadopi che possa esercitare questi compiti. Come è noto infatti la parola Hadopi è l’acronimo di Haute Autorité pour la Diffusion des ?uvres et la Protection des Droits sur Internet , ovvero l’Ente destinato a porsi come tramite tra fornitori di contenuti e provider di connessione per valutare quali utenti utilizzino la rete con modalità contrarie alle normative per il copyright.

Anche questo non è del tutto vero, infatti in Italia è stato istituito con la legge 38 del 2006 un particolare Organo presso il Ministero degli Interni denominato Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet. Che cosa fa questo centro? In generale valuta i contenuti illeciti e si frappone tra gli utenti e i provider imponendo fra l’altro l’applicazione di filtri atti ad impedire la connessione in caso di contenuti pedopornografici.

Tra le competenze di quest’Organismo ve ne sono alcune che prevedono che “I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti”.

Per introdurre quindi i principi previsti dalla dottrina Sarkozy in Italia, basterebbe semplicemente prevedere in poche parole l’Ammonimento e la competenza del Centro suddetto in caso di downloading di opere protette dal diritto d’autore, e conferire a questo organismo che è già pronto tecnicamente e testato da 10 anni di contrasto alla pedopornografia, e da 2 anni di applicazione della normativa sui filtri posti dai provider, il compito di presiedere alla disconnessione di colui che scarica e carica musica e film, utilizzando gli stessi sistemi e gli stessi metodi già sperimentati in occasione della pedopornografia.

Si comprende forse meglio ora il motivo per il quale alcuni organi di stampa attribuivano la presentazione in Parlamento di disegni di legge che sembravano quasi equiparare il perseguimento del peer to peer a fattispecie molto più gravi quali la pedopornografia in rete.

Insomma potremmo forse assistere nel prossimo futuro a un piccolo maquillage normativo, magari suggerito dal fin qui silente Comitato Antipirateria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Et voilà , anche in Italia la dottrina Sarkozy!

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it

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Pubblicato il
20 mag 2009
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