UPDATE: Punto Informatico ha ottenuto il testo completo della sentenza : la lettura della sentenza conferma che il giudice non abbia preso posizione in materia delle responsabilità per la condivisione di link, né abbia tracciato esplicitamente alcuna nuova discriminante per determinare la violazione del diritto d’autore.
Roma – Una sanzione da poco meno di 550mila euro, irrogata al gestore dei siti filmakers.biz , filmaker.me , filmakerz.org e cineteka.org , è stata revocata nel mese di febbraio dal Tribunale di Frosinone: il gestore dei quattro siti era stato accusato di aver violato la legge italiana sul diritto d’autore per aver messo a disposizione del pubblico delle opere protette a fini di lucro, condividendo dei link che puntavano ad altre piattaforme su cui erano ospitate le opere. Ma questa precisa violazione non sussiste, se il fine di lucro contestato dall’accusa non è dimostrabile per il singolo link alla singola opera, pure se attorniato da pubblicità.
Non è per ora dato conoscere i dettagli delle motivazioni della sentenza emessa per il caso in oggetto, resa nota dall’avvocato Fulvio Sarzana, che si è occupato della difesa del gestore dei siti: Sarzana ha definito la sentenza come di portata “rivoluzionaria”, e Punto Informatico lo ha contattato per poter analizzare il testo completo della decisione. In attesa di poter visionare la sentenza, è dato sapere che nel 2015 i quattro siti sono stati oggetto di un’ordinanza di sequestro, pratica da tempo affermata in Italia, corredata da una sanzione amministrativa da 546.528,69 euro più spese sulla base dell’articolo 174-bis della legge italiana che disciplina il diritto d’autore.
Non sono note le opere oggetto della violazione da parte dei quattro siti, ma la sanzione, che sulla base della legge va determinata in maniera proporzionata “per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto” e va fissata nel “doppio del prezzo di mercato dell’opera” o fino a un massimo di 1032 euro qualora il valore dell’opera non sia facilmente determinabile, lascia trasparire come nella decisione emessa nel 2015 si sia individuato un numero cospicuo di violazioni.
Nella sentenza di febbraio, con cui il tribunale di Frosinone ha annullato la sanzione, si rileva però una mancanza di cui pecca l’ordinanza oggetto di ricorso: la sanzione era stata irrogata sulla base della violazione dell’ articolo 171 ter, comma 2, lettera a-bis della legge 633/41 che delinea la violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su reti telematiche a fini di lucro e sulla base degli articoli 171 ter, comma 1, lettera a e b che puniscono colui che, sempre a fini di lucro, “duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte” delle opere protette da diritto d’autore . Secondo il giudice del Tribunale di Frosinone, a mancare è proprio la dimostrazione del fine di lucro da parte del gestore del sito, inteso come “un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto”. Proprio il fine di lucro descritto negli articoli su cui ha fatto perno l’accusa è essenziale per determinarne la violazione : “al fine della commissione dell’illecito in esame – queste le parole del giudice estratte dalla porzione di motivazioni resa pubblica – deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa”.
L’ordinanza ora annullata, dunque, si fonderebbe su assunti non dimostrati: non sarebbero state fornite prove sufficienti del fatto che il gestore del sito , con i singoli link che puntano alle opere diffuse illecitamente, fosse alla ricerca di un vantaggio economico consistente al punto da essere definito lucro . E questo, precisa l’avvocato Sarzana a Punto Informatico , nonostante la Guardia di Finanza “abbia analizzato e verificato tutti gli introiti del sito, derivanti da 5 advertiser”, con i documenti depositati nel corso del processo civile.
Il giudice ha dunque ricordato che la sanzione è stata irrogata sulla base di articoli un articolo della legge che prevedono prevede il fine di lucro e, poiché tale fine di lucro non è stato dimostrato nonostante i documenti agli atti, è da considerarsi non valida. “Non è stato spiegato – chiarisce a Punto Informatico l’avvocato Sarzana – come il lucro aveva riferimento ad ogni opera presente sul sito del terzo”.
Ciò non esclude che un contesto probabilmente differente si sarebbe potuto creare nel momento in cui il gestore del sito fosse stato giudicato sulla base del primo comma dell’articolo 171 , che non chiama in causa il fine di lucro, ma descrive una violazione anche qualora si mettano a disposizione illecitamente delle opere protette dal diritto d’autore “a qualsiasi scopo”: non è escluso che si sarebbe potuta accertare una violazione di questo articolo e non è escluso che si sarebbe potuta irrogare una sanzione, prevista anche per questa violazione, ma non è questo l’articolo su cui è stata formulata l’accusa nello specifico caso del gestore di filmakers.biz , filmaker.me , filmakerz.org e cineteka.org .
La semplice condivisione dei link , fatta salva la decisione dl giudice del Tribunale di Frosinone, continua ad essere oggetto di controversie: il regolamento AGCOM afferma esplicitamente che l’ uploader è “ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o Torrent ovvero altre forme di collegamento”, mentre l’Unione Europea, nel contesto della prossima riforma del diritto d’autore, sta ancora meditando sul significato del link e delle responsabilità che comporta. Anche la recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a sul caso GS Media, seppur con le proprie specificità, ha decretato l’importanza di una valutazione caso per caso, incardinata sulle intenzioni di chi condivide link e sulle prove che possano supportarne l’eventuale malafede.
Se lo status legale del link sembra lungi dall’essere definito, dalla porzioni della decisione del Tribunale di Frosinone rese ad oggi pubbliche emerge come la strategia antipirateria basata sul principio noto come “follow the money”, concentrata sui flussi di denaro che alimentano il mercato della condivisione non autorizzata, appaia di difficile applicazione sul versante giuridico: per i detentori dei diritti, agire a monte per scoraggiare i siti della condivisione illecita stringendo accordi con l’industria dell’advertising potrebbe risultare più agevole che dimostrare in tribunale che il gestore di un sito che condivide link persegua fini di lucro disseminando banner sulle pagine attraverso cui indirizza verso opere condivise altrove.
Gaia Bottà