È stato presentato alla Camera nei giorni scorsi il Disegno di Legge n. 4511 intitolato “Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
L’ on. leghista Giovanni Fava, il primo firmatario del disegno di legge, nel presentarlo ha toccato direttamente quello che sembra l’ostacolo principale alla proposta di normativa: la contraffazione, così come la vendita attraverso questi canali telematici di prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali autorizzati (come i farmaci) – dice – ha assunto certamente un rilievo che non poteva essere previsto al momento dell’adozione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000″, quella cioè sul commercio elettronico che stabilisce a livello europeo la non responsabilità degli intermediari.
Proprio sul punto della responsabilità degli Internet Service Provider e in generale dei fornitori di servizi online il disegno di legge interviene maggiormente, sempre con l’obiettivo di garantire i diritti di proprietà industriale e intellettuale: essa modifica la normativa esistente in modo tale da estendere il regime di responsabilità per gli intermediari e i fornitori di servizi .
Proprio questi elementi generano preoccupazione da parte degli osservatori che intravedono nel nuovo disegno di legge gli stessi pericolosi elementi, seppur riferiti a contraffazione e vendita di farmaci online, e quindi a marchi e brevetti, già fortemente criticati all’interno del regolamento sul diritto d’autore dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Addirittura, poi, il principio di responsabilità previsto dal nuovo disegno di legge arriverebbe al punto di far scattare l’obbligo di rimozione di un contenuto (o la disabilitazione al suo accesso) non già in seguito alla segnalazione da parte di un’Autorità, ma anche dopo quella di un qualsiasi cittadino .
Inoltre in base al disegno di legge un intermediario sarebbe da considerare non responsabile solo se garantisce un “comportamento diligente”, cioè se stabilisce una serie di filtri tecnicamente adeguati “che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, in quanto tali informazioni contengano parole chiave che, negli usi normali del commercio, indicano abitualmente che i prodotti o i servizi a cui si applicano non sono originali, usate isolatamente o in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; oppure adeguati a bloccare “l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi la cui descrizione corrisponde alla descrizione di prodotti o di servizi contraffattori” oppure “la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari o richiede la prescrizione medica” (cioè i farmaci).
Claudio Tamburrino