La legge e le telefonate via internet

La legge e le telefonate via internet

di Guido Villa (Lidis.it) - La normativa, a partire da quella europea, si sta adeguando alle novità tecnologiche e alla diffusione sempre più pervasiva di servizi di telefonia via internet. Ecco il quadro giuridico in cui ci si muove
di Guido Villa (Lidis.it) - La normativa, a partire da quella europea, si sta adeguando alle novità tecnologiche e alla diffusione sempre più pervasiva di servizi di telefonia via internet. Ecco il quadro giuridico in cui ci si muove


Roma – Il Voice Over Internet Protocol, e in particolare il Voice Over Internet, inteso come veicolo del traffico vocale sulla rete Internet, è sicuramente una delle “tecnologie” che al momento sta stimolando maggiormente la fantasia degli imprenditori e delle aziende del mondo Internet. In effetti, la varietà di soluzioni tecnologiche e di modelli commerciali che il VoIP permette di offrire al pubblico, trovano il loro limite quasi solo nell’immaginazione e nel know how dell’imprenditore stesso.

Il VoIP è una realtà che sta influenzando vari settori del mercato delle telecomunicazioni:
1) molti sono i grandi gestori telefonici che da tempo utilizzano il VoIP per trasportare il traffico voce all’interno della propria rete;
2) uno dei maggiori operatori italiani offre da alcuni anni un servizio di telefonia e connettività internet a larga banda completamente integrato, che per fornire il servizio di telefonia sfrutta la tecnologia VoIP a partire addirittura dalla casa o dall’ufficio del cliente sino all’interfacciamento della propria rete con gli altri operatori telefonici;
3) molte aziende utilizzano il VoIP per collegare telefonicamente le proprie sedi utilizzando la preesistente rete dati geografica o meglio ancora la connessione Internet a larga banda, tagliando sensibilmente i costi telefonici;
4) un colosso mondiale del networking ha ormai palesato la propria convinzione nel roseo futuro del VOIP, e offre una gamma di prodotti che consentono l’integrazione totale del tradizionale sistema telefonico aziendale con il sistema di rete dati, consentendo lo sviluppo di applicazioni impensabili solo fino a poco tempo fa.

La diffusione di connessioni Internet “veloci” ha fatto sì che ad oggi centinaia di migliaia di utenti possano disporre di una larghezza di banda idonea a stabilire connessioni vocali del tutto affidabili. Ciò sta invogliando molti operatori ad offrire servizi VoIP veramente innovativi: prima fra tutti, la possibilità di chiamare i numeri fissi e mobili della rete telefonica pubblica mondiale da un personal computer collegato ad Internet, senza necessità di avere una propria utenza telefonica tradizionale, sia essa fissa che mobile, e di disporre di un numero telefonico virtuale in grado di ricevere chiamate telefoniche da utenze tradizionali.

Sulla fornitura di tali di servizi, però, sono sorte in passato problematiche non indifferenti dal punto di vista giuridico, poiché il confine tra le diverse applicazioni risultava (e tutt’ora risulta) difficilmente definibile.

Occorre premettere che prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259), i fornitori di connessione a Internet potevano operare in base ad un’autorizzazione alla trasmissione di dati o alla prestazioni di servizi a valore aggiunto, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 90/388/CEE, recepita nel nostro paese con il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 103 (Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni), e dalla Delibera dell’Autorità per le garanzie nella Comunicazioni n. 467/00/CONS (Disposizioni in materia di autorizzazioni generali). I servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, l’istituzione e la messa a disposizione di reti di telecomunicazioni pubbliche e di altre reti che implicassero l’uso di frequenze radio, infatti, potevano essere subordinati soltanto a una procedura di autorizzazione “in via generale”. I fornitori di servizi di telefonia vocale, invece, a norma del D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 (Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni) e del D.M. 25 novembre 1997 (Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni), dovevano ottenere una licenza individuale come previsto, nello specifico, dall’articolo 2 comma 2 lettera a) del sopraccitato D.M. 25 novembre 1997.

Tale situazione normativa rendeva necessario stabilire se e quando il servizio di Voice Over Internet fosse equiparabile al tradizionale servizio di telefonia vocale . Sebbene la tecnologia Voice Over Internet fosse ancora in fase di sperimentazione e non potesse ancora fornire un servizio affidabile e funzionalmente equivalente a quello fornito su reti tradizionali, la Commissione Europea aveva ben compreso l’enorme potenziale di tale tecnologia, che avrebbe potuto influenzare in breve tempo, ed in maniera sostanziale, il mercato della telefonia tradizionale.

Già nel “lontano” 10 gennaio 1998, la Commissione pubblicò una comunicazione in cui delineava lo status giuridico della “comunicazione vocale su Internet” ai sensi della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, che definiva la telefonia vocale nei seguenti termini (art.1): “s’intende per servizio di “telefonia vocale” “la fornitura (commerciale) al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale”.

La comunicazione aveva affrontato due questioni fondamentali:
1) stabilire se i servizi di scambio bidirezionale di comunicazioni vocali via Internet potessero essere compresi nel settore liberalizzato, sulla base della definizione di telefonia vocale contenuta nella direttiva 90/388/CEE;
2) stabilire altresì in che misura gli elementi del quadro normativo vigente nel 1998, applicabili alla fornitura di servizi di telefonia vocale, potessero essere riferiti ai servizi di comunicazione vocale forniti via Internet.

Nell’ambito di tale analisi è stata operata una classificazione delle tipologie di comunicazioni vocali via Internet, in:
1) servizi vocali da computer a computer: comunicazioni vocali trasmesse via Internet dal PC di un utente al PC di un altro utente;
2) servizi vocali da computer a telefono: comunicazioni vocali trasmesse via Internet dal PC di un utente all’apparecchio telefonico tradizionale di un altro utente passando per la rete telefonica pubblica commutata;
3) servizi da telefono a telefono: comunicazioni vocali trasmesse via Internet tra utenti che utilizzano entrambi apparecchi telefonici collegati alla rete pubblica commutata; in quest’ultimo caso parte della comunicazione è trasmessa in pacchetti utilizzando protocolli Internet invece di passare completamente attraverso la rete pubblica commutata nazionale e internazionale.

In merito alla possibilità di equiparare, dal punto di vista normativo, il servizio di Voice Over Internet al tradizionale servizio di telefonia vocale, la Commissione ritenne ritenuto che ciò fosse possibile solo ed unicamente in quanto fossero soddisfatti i seguenti criteri:

1) la telefonia su Internet deve formare oggetto di un’ “offerta commerciale” : il termine “commerciale” dovrebbe essere inteso nell’accezione comune, cioè nel senso che il trasporto del segnale vocale deve essere fornito a titolo di attività commerciale distinta, vale a dire dietro pagamento di un corrispettivo e al fine di derivarne un profitto. Non si riferisce pertanto alla semplice fornitura sul piano tecnico, senza fini commerciali, di un collegamento telefonico o di un canale che permetta la comunicazione vocale tra due utenti. Solo qualora la telefonia via Internet da telefono a telefono sia commercializzata nell’Unione europea come servizio alternativo di telefonia vocale, si potrà considerare “offerta commerciale” conforme alla definizione di cui al presente punto;

2)la telefonia su Internet deve essere fornita al pubblico : si ritiene che la telefonia vocale su Internet sia fornita “al pubblico”, qualora il servizio sia potenzialmente accessibile a tutti ed alle medesime condizioni. I sistemi di telefonia su reti IP messi a disposizione di un numero chiuso e limitato di utenti non possono essere qualificati come autentici servizi di telefonia vocale;

3) le comunicazioni devono essere effettuate in partenza e a destinazione di punti terminali della rete pubblica commutata: per rientrare nel settore riservato fino alla data della liberalizzazione, il servizio di comunicazione vocale non soltanto deve formare oggetto di offerta commerciale al pubblico, ma deve anche collegare simultaneamente due punti terminali della rete PSTN. Se l’utente Internet può chiamare soltanto altri abbonati Internet i cui computer sono collegati attraverso un modem e usano software compatibile, anche in questo caso non si tratta di “telefonia vocale”, perché essa non consente “a ogni utente di comunicare con un altro punto terminale”, nel senso di “ogni utente con ogni utente”. Tuttavia, nei casi di comunicazione vocale da computer ad apparecchio telefonico e da un apparecchio telefonico ad un altro via Internet, il criterio di cui al presente punto sarebbe soddisfatto;

4) deve comportare il “trasporto diretto” e la commutazione del messaggio vocale in tempo reale, ed in particolare garantire lo stesso livello di affidabilità e di qualità di riproduzione vocale fornito dalla rete telefonica pubblica commutata (PSTN).

La Commissione, nel 1998, ha dunque ritenuto che in via generale la telefonia su Internet non potesse rientrare nella definizione di telefonia vocale, in quanto i criteri dell’affidabilità e della qualità della riproduzione vocale non venivano soddisfatti, come invece accadeva per la telefonia vocale basata sulla tecnologia tradizionale. In conclusione, pertanto, in base alle disposizioni per la concessione delle licenze, gli Stati membri dovevano autorizzare i fornitori di accesso ad Internet a offrire telefonia vocale su Internet, in forza delle autorizzazioni generali per la trasmissione di dati.

Alla fine del 2000 la Commissione ha pubblicato un ulteriore documento in tema di “Comunicazione vocale via Internet” ribadendo, in linea di massima, quanto già espresso nella comunicazione del 1998. E’ stato comunque confermato che le nuove direttive avrebbero posto fine alla distinzione tra telefonia vocale ed altri servizi di telecomunicazione: tutti i servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dalle loro caratteristiche commerciali, sarebbero stati assoggettati allo stesso regime.

Le direttive in questione (2002/19/Ce – Direttiva Accesso, 2002/20/Ce – Direttiva Autorizzazioni, 2002/21/Ce -Direttiva Quadro, 2002/22/Ce – Direttiva Servizio Universale), sono state recepite nel nostro paese dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259), entrato in vigore il 16 settembre dello scorso anno. Come ci si aspettava, dunque, a seguito dell’entrata in vigore del Codice la distinzione tra licenza individuale e autorizzazione generale è stata eliminata, e le varie tipologie di servizio sono state accorpate nella generica “attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica” .

Nuove frontiere si aprono, dunque, per i pionieri del Voice Over Internet, che se da un lato trovano nelle nuove norme una semplificazione delle procedure per l’ingresso nel mercato, dall’altro devono comunque confrontarsi con la complessità e le insidie del mercato della telefonia tradizionale, i cui operatori, avendo intuito le potenzialità esplosive del VoIP sicuramente cercheranno di rendere loro la vita difficile.

Guido Villa
Studio Legale Sarzana & Partners (Lidis.it)

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Pubblicato il
27 feb 2004
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