Se è vero che INTERNET ha trasformato radicalmente la funzione e la natura del computer, altrettanto vero è che l?ondata travolgente del fenomeno interattivo ha suscitato una serie di questioni in tutti i settori, compreso quello giuridico.
Infatti, anche se alcuni problemi non sono specifici di Internet, la creazione della rete mondiale li ha sicuramente incrementati.
Tra questi ultimi, si possono menzionare quelli strettamente legati al documento elettronico e alla sua valenza probatoria o, all?idoneità dello stesso a costituire una forma di atto giuridico produttivo di effetti; e ancora, le questioni conseguenti al c.d. “commercio a distanza” e al settore della proprietà intellettuale.
Ciò premesso, è indiscutibile che certi comportamenti, attraverso la navigazione nella rete possano divenire fonte di illecito civile o integrare gli estremi di un reato penalmente sanzionabile.
Rovescio della medaglia: i medesimi comportamenti, a difesa di chi li compie, possono collidere con le libertà espresse e garantite dalla Carta Costituzionale.
Nonostante il costante scontro tra quanto garantito “di diritto” e con quanto è fonte di responsabilità civile e penale, la legislazione italiana ha provveduto con l?art.171 bis della legge sul diritto d?autore, ad adeguarsi a una direttiva comunitaria.
Nulla più.
Le uniche fonti legislative si rinvengono principalmente dalla legislazione e dalla giurisprudenza americana, tedesca e francese.
Qui di seguito, si farà menzione degli interventi legislativi più significati e delle problematiche più attuali.
Quanto alla responsabilità civile
Sebbene in Italia lo sviluppo della cibereconomia sia ancora agli albori, i principali problemi sono quelli legati alla disciplina dei contratti conclusi per via interattiva (c.d. “commercio a distanza”).
Infatti, se in Italia l?attività commerciale è regolata da norme di carattere generale e da altre a contenuto specifico, l?uso di INTERNET esclude l?applicazione sia delle une che delle altre, perché tali attività vengono realizzate in una dimensione mondiale.
Al fine di risolvere il conflitto, è intervenuta la Comunità Europea con la DIRETTIVA 97/7/CE deI 20 maggio 1997 che ha accordato la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Tuttavia, tale direttiva non ha portata di contenuto generale e inoltre non è ancora attuata (infatti, sarà obbligatoria solo entro tre anni dalla sua entrata in vigore).
Strettamente connesso con la conclusione di contratti per via interattiva, è la problematica legata al valore del documento elettronico, nonché alla sottoscrizione dello stesso.
Il nostro paese, con la disciplina dei documenti informatici, all?art. 15,2v comma, legge 15 marzo 1997, n.59, D.P.R. 10 novembre 1997, n.513, ha definito il concetto di documento informatico sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto quello giuridico, nella prospettiva di adattare le norme civilistiche già operanti alla realtà informatica.
Questo, indubbiamente, consente di affermare che il documento formato con l?ausilio delle strutture interattive ha valore ed efficacia a tutti gli effetti.
Le questioni non sono esaurite.
Che dire se insorgesse una lite tra contraenti interrativi, quale sarebbe il Tribunale competente?
Principio generale è che la competenza sia attribuita al Tribunale del luogo in cui risiede la persona convenuta.
Tale disposizione non è sempre agevole nelle relazioni internazionali, proprio per motivi pratici.
Pertanto, risulta più agevole prospettare un “foro alternativo” da determinarsi avendo riguardo al luogo della consegna, al luogo del pagamento e così via, senza però eccedere nella creazione di “fori esorbitanti”.
In questo brevissimo excursus sui principali problemi che girano su INTERNET, non si può ignorare quello che ha dato luogo, fino ad oggi, alla maggior parte dei casi giudiziari: la proprietà intellettuale.
Tale settore ha certamente offerto ai giuristi i più importanti spunti di riflessione.
Infatti, non è da dimenticare che INTERNET è nato con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni.
In particolare, se l?informazione viene copiata senza autorizzazione, questo, può dar luogo alla violazione del diritto d?autore.
Tuttavia, secondo i criteri di diritto internazionale ciò che è stato immesso nella rete in regime di libertà, non può essere successivamente privatizzato (la proprietà intellettuale non esiste 2!).
Sempre in conformità con tale orientamento il TELECOMUNICATION ACT 1996 ha escluso che il provider o utilizzatore di servizio informatico interattivo possa essere considerato come editore o comunicatore, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite.
Quanto alla responsabilità penale
I principali problemi sono quelli legati ai c.d. “computer crimes”, cioè i crimini commessi con l?ausilio del computer, il fenomeno entrato a far parte della letteratura penale di tutti i paesi già dai primi anni ottanta.
Principalmente, i computer crimes sono raggruppati in due grandi categorie: quelli che si possono definire «comuni», in quanto possono essere realizzati con qualsiasi strumento e, quelli per i quali è espressamente necessario lo strumento informatico (anche se per la classificazione introdotta da YOUNG sussisterebbe anche una categoria mista, rappresentata dalla riproduzione illegale di programmi informatici).
La legge Tedesca (pubblicata sul NEUE ZURICH ZEITUNG del 31.07.1998), riconosce la responsabilità dei fornitori dei servizi per le proprie comunicazioni al pubblico, a condizione che siano a conoscenza del loro contenuto e sempre che abbiano la possibilità tecnica di impedirne l?utilizzazione.
Tuttavia, e non a torto, c?è chi ha obiettato che il provider non può adottare misure preventive di controllo dei siti per i quali assicura l?accesso: la responsabilità dello stesso sorgerebbe allora, solo nel momento in cui vengono fatti navigare consapevolmente e volontariamente contenuti illeciti.
Tale principio, a dire di qualche autore, si scontra, ancora una volta con la tutela della “libertà di espressione del pensiero in qualsiasi forma” .
Tale scontro è certamente inevitabile, ma occorre rilevare che se prevale il riconoscimento della tutela delle libertà, si corre il rischio che comportamenti illeciti o criminali possano restare impuniti se realizzati a mezzo di navigazione virtuale.
In tal senso il Conseil Costitutionel, legge sulle telecomunicazioni, agli artt. 43-2 e 43-3 , prevede che chi usufruisce dei servizi non incorre in responsabilità se riconosce al Conseil Superioieur de la Telematique di fare raccomandazioni sui contenuti informatici permessi.
Per concludere
Appurato che in capo al provider può sussistere una responsabilità sia in campo civile che in quello penale, per stabilire i confini entro cui opera, resta in ogni caso, come problema principale la rete nel suo complesso.
Infatti, nonostante il rapido diffondersi del fenomeno INTERNET, non esiste un organo centrale che regoli il funzionamento e tuteli i milioni di individui che, ogni giorno, navigano nel ciberspazio.
Del resto, non sarebbe possibile pensare che un organo unitario eserciti la sovranità su territorio non definito.
Inoltre, quale legislazione deve essere applicata?
Infatti, è ben noto che semplicemente cliccando qua e là, è possibile oltrepassare più volte da uno Stato all?altro, superando barriere e confini di ogni tipo.
Se è vero che elemento costante delle moderne organizzazioni sociali è la presenza di un?autorità che esplica il proprio controllo e, quindi, la propria potestà d?imperio, nello spazio interattivo manca, in primo luogo, l?elemento territoriale su cui esercitare tale potere di controllo.
In considerazione di ciò, non è priva di fondamento la metafora spesso utilizzata, che i messaggi che viaggiano via INTERNET formano un “nuovo continente” , costituendo uno spazio senza legge.
Il fenomeno del vuoto legislativo non è insolito: basti pensare alla disciplina dell?alto mare dei corpi celesti, delle telecomunicazioni, della ricerca scientifica etc.
L?esigenza di una legislazione che regoli il fenomeno interattivo è sicuramente avvertita e necessaria, non solo per definire gli ambiti della responsabilità dei provider, ma anche per quanto concerne la tutela dei diritti che deve essere riconosciuta a chi si mette in collegamento.
Per tutto quanto sopra esposto, la soluzione del caotico mondo interattivo non può che rinvenirsi dalla collaborazione internazionale che, per il bene di tutti ci auguriamo si realizzi quanto prima.
Barbara Mazzei
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