Non vorrei annoiare i lettori con divagazioni giuridiche, ma una premessa la debbo fare. Sintetizzando di molto, si potrebbero dividere le norme giuridiche tra imperfette e perfette a seconda che prevedano solamente l’obbligatorietà di un certo comportamento o che ne sanzionino anche l’eventuale inosservanza. Le varie disposizioni legali dettare, sinora, in materia di informatizzazione della PA appartenevano sostanzialmente alla prima categoria.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, d. lgs. 82/2005, art. 6, 35 e 47) prevederebbe ad esempio l’ “obbligo” di usare la PEC, ma poi in concreto, se la PA non si adegua… qual è la conseguenza? In effetti non c’è una norma che sanzioni un ente pubblico per non aver impiegato la posta elettronica certificata: al massimo l’eventuale “danneggiato” potrebbe proporre una causa per danni, ma tra la durata del processo e il costo dello stesso… l’effetto deterrente sarebbe davvero scarso.
C’erano stati segnali, però che le cose stessero cambiando. Il Garante Privacy era più volte intervenuto indirettamente su tale argomento, bloccando ed inibendo a taluni operatori di continuare ad operare l’illegittima trasmissione di tabulati via fax o con posta non certificata ( vedi il caso Eutelia – l’azienda ha inviato una precisazione su quella che definisce “una vicenda conclusa già ad inizio 2007”).
Inoltre, ancor prima, per alcuni obblighi “digitali” – come quello sull’accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni – erano state previste “sanzioni” consistenti nella nullità del contratto di fornitura di siti web che non prevedesse il rispetto dei criteri di legge e nella responsabilità del dirigente coinvolto.
Ora, però, l’ordinamento si appresta ad ospitare una o più norme sanzionatorie ad “ampio spettro”, ossia riguardanti tutte le disposizioni contenute nel CAD. L’art. 33 del Collegato su giustizia e semplificazione delega, infatti, il Governo ad adottare decreti legislativi che – modificando il CAD – prevedano ” forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice “. Sperando di interpretare correttamente un italiano invero un po’ contorto, sembrerebbe che la sanzione potrebbe anche consistere nel divieto di erogare al cittadino su canali tradizionali servizi che sono già disponibili in via digitale: si confida che il potere esecutivo, al momento di emanare i decreti sia un po’ più chiaro di quanto non sia stato quello legislativo.
Ma oltre al bastone, anche una sorta di carota: l’art. 32 dello stesso collegato prevede , infatti, e da “subito” (1° gennaio 2010 e senza necessità di attendere alcun decreto) che ” gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici “. Una misura che non ha costi aggiuntivi, ma che può generare grandi risparmi sia per le PA (che non dovranno sopportare i costi “tipografici” ed annessi) che per le imprese o i cittadini interessati (che non dovranno acquistare alcunché di cartaceo e che potranno verificare le informazioni comodamente dal PC) alle diverse forme di pubblicità legali (avvisi, gare etc).
A questo punto si può notare come il Consiglio di Stato (Sez. VI, con sentenza n. 1949 del 3 maggio 2007) si sia comportato quasi da legislatore ante litteram, riconoscendo piena efficacia al contenuto di un bando di gara pubblicato su un sito Internet rispetto a quello difforme (che, in teoria, doveva avere efficacia superiore) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale considerando che ” la versione informatica, dotata di una capillare capacità di penetrazione ” avrebbe potuto indurre ” potenziali partecipanti a confidare nella conformità all’originale del bando pubblicato nel sito “.
È da tanto, troppo, tempo che si parla della digitalizzazione della PA. Il legislatore anche stavolta non si è inventato nulla di nuovo, queste disposizioni potevano e dovevano arrivare prima, perché ai più sembreranno – giustamente – ovvie. Ma io non voglio difendere nessuno… solo fare un po’ di cronaca “legale”.
Avv. Andrea Buti
www.tglex.com
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