Roma – Gentile Redazione di Punto Informatico, vi scrivo perché, quest’oggi, è arrivata la bolletta Telecom. Bolletta che, a dire il vero, presenta una voce in aumento: le “Spese spedizione conto Telecom Italia”.
Controllando nella precedente bolletta, la voce suddetta risultava costare all’utenza 0,37 euro. Nell’attuale bolletta, le spese di spedizione conto sono arrivate a costare 0,53 euro. Quasi il doppio, senza che vi siano riscontri di un’avvenuta miglioria del servizio inerente le spedizioni.
Questo senza contare che le spese di spedizione alla fonte (ovvero per posta ordinaria) non risultano aumentate in alcun modo.
Dunque a cosa dobbiamo questo aumento?
Mi sono permesso di fare 2 conti.
In Italia siamo circa 58 milioni di persone.
Mettendo una famiglia media composta da 3 persone e facendo un calcolo approssimativo degli apparecchi fissi, si evince che la Telecom richieda “Spese di spedizione” a circa 19 milioni di famiglie. Moltiplicando ora la differenza di 0,16 euro per bolletta, abbiamo un risultato pari a tre milioni di euro in più per tornata di bollette.
A cosa serviranno quei tre milioni di euro? Io non lo so, però di una cosa sono sicuro: c’era, tempo fa, una bella legge secondo la quale le spese di spedizione non dovevano essere a carico dell’utenza.
È sparita la legge?
Andrea D.T.
Caro Andrea
la questione è dibattuta da lungo tempo. Nel contratto di servizio di Telecom Italia (approvato con Decreto ministeriale) la spese di spedizione della bolletta vengono assegnate all’utente. Ma nella legge D.P.R. 633/72, precedente a quel decreto, si sostiene all’art. 21 che le spese di emissione delle fattura e degli adempimenti conseguenti non sono addebitabili.
Su questo esistono alcune sentenze che negli anni sono state pronunciate, ad esempio quella del 2002 in cui il Giudice di Pace di Bologna dava ragione ad un utente che riteneva illegittimo il pagamento. A detta del Giudice, infatti, il DPR ha una valenza giuridica superiore a quella del regolamento di servizio. Ma in quel caso, come negli altri, la decisione non ha una portata assoluta ed è relativa al solo caso oggetto del ricorso, cioè al solo utente ricorrente.
A presto, Adele Chiodi