Sarà capitato a tutti di scontrarsi con un ottuso funzionario, il quale rifiutava un atto dovuto, accampando la mancanza di qualche inutile certificato o autorizzazione notarile.
In realtà, dal 1968 è in vigore una legge sulla autocertificazione.
L?autocertificazione, tecnicamente, è un istituto in forza del quale, per la semplifiazione delle pratiche amministrative, si solleva il cittadino dall?onere di certificare determinati requisiti, tramite una propria dichiarazione, detta dichiarazione sostitutiva.
Questo istituto è stato coniato dalla legge 15/68, ma, a scorno della buona volontà del legislatore, non ha trovato una concreta attuazione sino agli ultimi anni.
Così è dovuta intervenire la legge 241/90, la panacea del procedimento amministrativo, che, all?art. 18, ha stabilito il termine di sei mesi, entro il quale le amministrazioni interessate avrebbero dovuto adottare le misure idonee per garantire l?applicabilità della legge 15/68.
A tal fine sono stati emanati il DPR 130/94 e il DPCM 281/94.
Ancora una volta, però, la resistenza dell?amministrazione, o dei burocrati, fu forte e praticamente la volontà del legislatore.
La legge 127/97, la famigerata Bassanini bis, ha autorizzato il Governo ad emanare entro un anno regolamenti di delegificazione per la semplificazione della documentazione amministrativa.
La Bassanini bis non si è limitata a conferire un potere regolamentare al Governo, ma ha addirittura ampliato l?operatività della autocertificazione.
L?art. 3 della l. 127/97 ha introdotto inoltre un principio generale secondo il quale i dati attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati e possono essere usati come sostitutivi degli stessi.
La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva comporta per il funzionario grave violazione dei doveri d?ufficio, con possibilità di responsabilità disciplinare per l?impiegato, salvo il caso, è ovvio, di dichiarazioni palesemente false.
Molte novità sono state apportate, inoltre, in tema di stato civile e certificazione anagrafica.
L?art. 2 della norma in commento prevede l?alternatività dei soggetti che possono rendere la dichiarazione di nascita, senza la necessità dei testimoni. Inoltre, ora la madre può non essere nominata nella dichiarazione di nascita.
Finalmente è stata prevista la validità illimitata dei certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni attestanti fatti o stati personali non soggetti a modificazione.
Non solo, il privato può, solo tramite una propria attestazione in tal senso, prolungare l?efficacia di certificati scaduti, asserendo che non vi siano variazioni.
L?art. 5 ha apportato ammodernamenti in capo anche alla partecipazione ai pubblici concorsi.
E? fatto espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l?autenticazione della sottoscrizione apposta alla domanda di partecipazione.
Da ultimo l?atto di notorietà concernenti fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell?interessato può essere sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo innanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione.
Anche la Giurisprudenza si è allineata ai disposti legislativi.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative (Cass. Sez. U., sent. n. 10153 del 14-10-1998, Galasso c. Serino).
La volontà del parlamento è stata più volte espressa.
Speriamo ora nella comprensione dei burocrati.
Avv. Marco Boretti
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