Gli interventi del Governo in tema di “lavoro agile” (smart working) sono stati portati nero su bianco all’interno del DPCM attuativo (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sul Coronavirus (pdf), stabilendo però quella che è una misura del tutto transitoria e limitata sia nello spazio che nel tempo.
Lavoro agile: tutti i dettagli
Recita il testo nella fattispecie:
La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
Sul sito INAIL è infine possibile la documentazione indicata: qui tutti i dettagli. I limiti indicati per l’uso dello smart working sono estremamente precisi, il che delimita in modo estremo il campo di applicazione. Trattasi quindi in tutto e per tutto di una misura transitoria che, al termine dell’emergenza Coronavirus, lascerà nuovamente spazio al regime antecedente.