In rete non si parla d’altro: il ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ha posto il proprio autografo sotto il testo di un decreto concepito come un giro di vite contro lo sfruttamento in Internet della pornografia infantile. La maggiore novità del testo, che avvicina il nostro paese a procedure che in Europa erano fin qui state varate solo nel Regno Unito , sta nell’obbligare i provider a dotarsi di nuovi sistemi di filtraggio della navigazione Internet.
Il nuovo decreto, spiega il ministero TLC, obbliga gli ISP a bloccare l’accesso ai siti del pedoporno entro 6 ore dalle segnalazioni che giungeranno ai provider secondo una procedura che sarà attivata dal Ministero.
Il decreto, nato anche con il contributo del ministero all’Innovazione nella PA entrerà in vigore ai primi di marzo : da qui ad allora i provider dovranno studiare e realizzare i sistemi tecnici da adottare per garantire il filtering.
“I siti segnalati dal Centro – si legge nella bozza del decreto (riprodotta in seconda pagina) – possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva”. I filtri dovranno essere tali da:
– garantire l’impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all’elenco dei siti inibiti;
– permettere l’inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata”.
Secondo Gentiloni “il decreto rafforza la lotta contro i contenuti pedopornografici e lo sfruttamento dei minori attraverso Internet”. “La rete – ha dichiarato – è una straordinaria fonte di informazione ed un motore dell’innovazione. Per difendere la libertà contro ogni tentazione di censura preventiva e generalizzata, peraltro impraticabile, occorre colpire in modo certo ed efficace chi ne fa una uso criminoso contro i bambini”.
A stabilire su quali siti i mouse degli italiani non potranno scorazzare sarà il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia , organismo coordinato dalla Polizia Postale e già previsto dalla legge anti-pedoporno del 1998. Il Centro manterrà aggiornata la lista dei siti vietati e la trasmetterà, secondo determinate procedure, ai responsabili incaricati presso i singoli provider. Ogni sei mesi verrà effettuata una verifica dello stato della censura per valutare i risultati ottenuti.
L’annuncio del decreto, ripreso da decine di spazi di informazione, ha raccolto un applauso pressoché unanime nel mondo della politica e dell’associazionismo pro-infanzia . Il ministro alla Famiglia Rosi Bindi ha sottolineato che il decreto è essenziale e si aggiunge al disegno di legge sul reato di adescamento di minorenne via Internet
Save the Children parla di decreto “molto rilevante” in quanto “l’oscuramento del sito impedisce che le immagini, testimonianza e documento dell’abuso e delle violenze compiuti su decine di migliaia di bambini e bambini, circolino più volte, reiterando e riproducendo la violenza e l’abuso già inflitti a quei minori”. Secondo la celebre organizzazione non basta però colpire soltanto i siti web in quanto vanno pensate nuove norme e nuovi controlli anche per “altri canali di diffusione del materiale pedopornografico: per esempio le chat, il filesharing o altre forme emergenti di social networking, e i blog”.
Il presidente dell’ Osservatorio sui diritti dei Minori Antonio Marziale parla di decreto che “si contraddistingue in positivo” nella UE e che dovrebbe spingere gli europarlamentari italiani ad alimentare un “tavolo di lavoro” sovranazionale sul problema del pedoporno (“Non è più possibile ragionare in termini nazionalistici, soprattutto se i fenomeni veicolano attraverso il villaggio globale mediatico”). Sulla stessa linea Luigi Camilloni, presidente dell’ Osservatorio sociale , secondo cui ci vorrebbero leggi internazionali ad hoc che prevedano “forti sanzioni penali e pecuniarie per i provider che trasmettono immagini pedopornografiche”. Secondo Maria Rita Munizzi del Moige il decreto “è un passo importante” anche se “non si può credere che da solo rappresenti la soluzione a tutto”. Secondo il Moige occorre sensibilizzare e informare sul fenomeno in particolare i minori.
Il celebre parroco don Fortunato di Noto assieme al giornalista Mario Campanella in una nota applaude al decreto ma segnala come non basti attivarsi a livello italiano perché “bisogna agire in sede ONU, sensibilizzando i paesi che hanno aderito alla convenzione di Ginevra sui diritti dell’Infanzia e chiedere loro comportamenti simili in difesa dei bambini vittime di questo orrendo crimine”.
Secondo Anna Serafini , presidente diessino della Commissione bicamerale per l’Infanzia, il decreto valorizza “due risorse decisive per contrastare i crimini della pedopornografia: la Polizia Postale e gli Internet Provider. Dalla loro assidua e continua azione di coordinamento, finalmente bambini e ragazzi potranno essere tutelati in modo efficace”. Applaude al decreto Gentiloni anche il capogruppo UDC alla Camera dei Deputati, Luca Volonté , secondo cui il decreto va nella giusta direzione: “Se il decreto va in questa direzione, alla Camera avremo buone ragioni per accelerare l’iter e migliorare il provvedimento”.
Tutto bene dunque? Non la pensa così chi in queste ore sottolinea gli ostacoli tecnici legati ad una simile forma di censura , ambiguità segnalate proprio dai provider. Secondo Paolo Nuti , vicepresidente di AIIP, “il blocco di un indirizzo IP potrà comportare non solo l’oscuramento del sito incriminato, ma anche di migliaia di altri siti collegati che con la pedopornografia non hanno nulla a che vedere . Altri problemi potrebbero sorgere con gli indirizzi IP dinamici, che vengono cioè attribuiti in un certo momento a un sito e qualche ora dopo ad un altro, assolutamente incolpevole”.
Il timore di molti è che i meritori obiettivi della legge cozzino con il funzionamento della rete, cosa tutt’altro che rara per molte delle più recenti normative approvate in Italia in tema di Internet. Altri, tra cui lo stesso Nuti, si interrogano sulla possibilità che da una censura contro il pedoporno, il nuovo sistema di filtering possa finire per essere esteso anche ad altri settori “sgraditi” delle attività online .
Di seguito il testo della bozza del decreto Gentiloni. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.” ed in particolare l’art. 14-quater inserito dall’art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006 n. 38;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”;
Viste le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali relativo a “Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni” del 15 dicembre 2005;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet;
Decreta:
Art. 1 – Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all’utente l’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori;
d) inibizione: l’attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata all’impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro;
Art. 2 – Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete Internet
1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato, preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.
Art. 3 – Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro
1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all’elenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Il Centro provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare in formato elettronico la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 4. Livelli di inibizione
1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.
Art. 5 – Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio
1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell’avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all’art. 8.
2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all’art. 4.
3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche:
a)garantire l’impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all’elenco dei siti inibiti.
b)permettere l’inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata;
4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:
a)dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall’utente;
b)dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;
c)dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.
Art. 6 – Sanzioni amministrative
01. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 14 – quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 sono punite con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
12. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
23. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Art. 7 – Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro
1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all’art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l’accesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.
Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali
1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti previsti dall’art. 5 ed attivano rispettivamente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto dall’art. 4;
b) entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati anche mediante l’indirizzo IP così come previsto dall’art. 4;
2. A sei mesi dall’approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il Ministero delle Comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell’Interno – Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, procedono:
a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
3. All’esito dei risultati delle verifiche, il Ministero delle comunicazioni e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma,
Il Ministro delle comunicazioni
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione