Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica relativamente alle regole che dovranno vigilare sulla banca dati che si vuole costituire nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica per individuare i morosi .
Si tratta del progetto di costituzione del sistema chiamato SIT (Sistema informatico integrato), che potrà essere consultato dagli operatori del settore per verificare l’affidabilità dei clienti prima di procedere alla stipula di nuovi contratti : in pratica servirà a individuare i cattivi pagatori. I problemi correlati, come fanno notare i consumatori mettendo il luce aspettai positivi e negativi del sistema, sono evidenti soprattutto relativamente alla privacy dei loro clienti.
Nonostante ciò l’Autorità ha ritenuto che il trattamento dei dati contenuti nel SIT possa essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, anche senza consenso, al solo fine di verificare le eventuali morosità del cliente e nel rispetto delle prescrizioni impartite.
Il principale limite all’azione delle aziende sembra riguardare l’inserimento del dato relativo al mancato pagamento: esso finirà nel SIT solo nel caso in cui, “dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l’operatore abbia avvertito il cliente dell’imminente iscrizione, ove non regolarizzi il pagamento”.
A tutela degli utenti, inoltre, oltre alle varie informative che le telco devono sottoporre ai propri clienti, il Garante ha previsto che il SIT dovrà essere separato, logisticamente e fisicamente, da altre banche dati del gestore e protetto da elevate misure di sicurezza: “potranno essere trattate solo informazioni di carattere negativo connesse ad eventuali inadempimenti del cliente verso gli operatori – prescrive il Garante – con esclusione di altre finalità (ricerche di mercato, pubblicità, marketing). Nel SIT, inoltre, non potranno essere trattati dati sensibili o giudiziari e non potranno essere utilizzate tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring”.
In ogni caso, prima della costituzione della banca dati, operatori e gestori dovranno predisporre e sottoporre al Garante l’accordo che regola i rapporti tra le parti, e in caso di esito positivo ogni operatore dovrà inoltrare all’Autorità una specifica richiesta di verifica preliminare.
Claudio Tamburrino