Scrive V.: “Siamo un locale di Trieste, abbiamo una rete wireless che mettiamo a disposizione dei ns. clienti gratuitamente (solo la rete, nessun PC). a questo proposito abbiamo una licenza rilasciata dalla questura con l’obbligo di registrare i documenti dei clienti che si connettono su apposito registro vidimato. Questo fino a ieri.
Siamo stati sanzionati per 1.036,00 € in quanto non avevamo le fotocopie dei documenti di tutti i clienti e non abbiamo tenuto traccia digitale di tutto il traffico effettuato da ogni singolo cliente.
A loro dire dovremmo disporre di server con registrazione dei dati relativi al traffico complessivo, tutti i siti visitati, mail, chat ecc. una schedatura di ogni cliente e della sua sfera privata, in quanto in caso di richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, dobbiamo fornire tali dati.
Mi chiedo se vi risulta corretta questa interpretazione della legge e se una tale comportamento viene tenuto anche da tutti i provider, internet point, hot spot ecc”.
V.
Caro V.
la controversa normativa sulla data retention , recepimento all’italiana della direttiva europea sulla conservazione dei dati nel traffico, richiede che tutti coloro che offrono un servizio di connettività conservino tutti i dati di traffico dei propri utenti. Questo comprende i dati delle email (ora di spedizione, indirizzi coinvolti) così come periodo di accesso ad Internet, non comprende però la lista dei siti web visitati né i contenuti delle comunicazioni (VoIP o altro) che possono essere intercorse durante la connessione. Il senso della norma è che si trattengano per un tempo di due anni i dati che possono consentire all’autorità giudiziaria di associare eventuali reati commessi in rete ad un determinato utente.
Di conseguenza si prevede che chi offre un accesso al pubblico conservi i dati identificativi dei propri clienti per consentirne l’associazione ai dati conservati dai provider. La fotocopia in molti casi non è più ritenuta indispensabile laddove vengano utilizzati strumenti come gli SMS di autenticazione dell’accesso (in quel caso è l’utenza telefonica a “convalidare” l’identità del cliente).
Fin qui quello che prevede la normativa. Nei fatti, però, sono numerosissimi coloro che, dentro e fuori da certi locali e in determinate aree urbane, normalmente delimitate dalla potenza del segnale di un router wifi, offrono connettività wireless senza l’identificazione richiesta dalla normativa. È un approccio non previsto dalla normativa, nei fatti sanzionabile, sebbene risulti naturalmente quello più in linea con le aspettative associate all’affermazione dell’era digitale.
A presto
Adele Chiodi