L’Europa intende imprimere un giro di vite a proposito della presenza della politica online, cercando di recuperare quella trasparenza che dovrebbe essere propria di una corretta corsa elettorale. Online come offline, quindi, la comunicazione politica deve seguire direttrici più chiare, nelle quali l’utente colpito dal messaggio possa essere correttamente informato circa i motivi dello stesso: non trattandosi di prodotti in vendita ma di interesse collettivo, la pubblicità dovrà rispondere a canoni più rigidi, a maggior ragione ora che la digitalizzazione consente di produrre messaggi più mirati e granulari.
Con la transizione digitale in corso, i cittadini devono essere in grado di capire con facilità se stanno guardando contenuti politici a pagamento – online e offline – e devono poter partecipare a dibattiti aperti, liberi da disinformazione, interferenze e manipolazioni.
Trasparenza cercasi
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la Trasparenza, sottolinea proprio l’importanza di regole chiare per quel che riguarda la partita politica online: “Le elezioni non devono essere una gara tra chi usa metodi ambigui e non trasparenti. I cittadini devono sapere perché guardano uno spot pubblicitario, chi l’ha finanziato, quanto è costato e quali criteri di microtargeting sono stati utilizzati. Le nuove tecnologie dovrebbero essere strumenti di emancipazione, non di manipolazione. Questa ambiziosa proposta porterà un livello di trasparenza senza precedenti alle campagne politiche e limiterà le tecniche ambigue di targeting“.
L’UE definisce pertanto nuove misure per regolamentare il settore, con specifico focus su questi aspetti:
- Ambito
tra i messaggi pubblicitari di natura politica rientreranno quegli spot realizzati da un personaggio politico, a suo favore o per suo conto, nonché i cosiddetti messaggi pubblicitari di sensibilizzazione che possono influenzare l’esito di elezioni o referendum, un processo legislativo o normativo o ancora un comportamento di voto. - Avvertenze sulla trasparenza
la pubblicità politica a pagamento deve essere chiaramente qualificata come tale e fornire una serie di informazioni fondamentali. Tra queste devono figurare in modo ben visibile il nome dello sponsor e un avviso di trasparenza facilmente reperibile che riporti: 1) l’importo speso per lo spot politico, 2) la provenienza dei fondi utilizzati e 3) la correlazione tra il messaggio pubblicitario e le elezioni o i referendum pertinenti. - Condizioni rigorose per il targeting e l’amplificazione
saranno vietate le tecniche di targeting politico e di amplificazione che utilizzano o deducono dati personali sensibili quali l’origine etnica, le convinzioni religiose o l’orientamento sessuale. Tali tecniche saranno autorizzate solo previo consenso esplicito della persona interessata. Il targeting potrebbe essere autorizzato anche nell’ambito delle attività legittime di fondazioni, associazioni o organismi senza scopo di lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, quando è diretto ai rispettivi membri. Per la prima volta sarà obbligatorio includere negli spot informazioni chiare che spieghino per quale motivo la persona è oggetto di targeting, e pubblicare, tra le altre cose, quali gruppi di individui sono stati presi in considerazione, in base a quali criteri e con quali strumenti o metodi di amplificazione. Le organizzazioni che ricorrono al targeting politico e all’amplificazione dovranno adottare, applicare e rendere pubblica una politica interna sull’uso di tali tecniche. Se non potranno essere soddisfatti tutti i requisiti di trasparenza, non sarà possibile pubblicare un messaggio pubblicitario di natura politica. - Sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni
gli Stati membri saranno tenuti a introdurre sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme sulla trasparenza della pubblicità politica. Ai sensi del regolamento proposto, le autorità nazionali per la protezione dei dati monitoreranno in particolare l’uso dei dati personali a fini di targeting politico e avranno il potere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente alle norme dell’UE sulla protezione dei dati.